Efficacia del giudicato penale assolutorio nel giudizio di responsabilità amministrativa e responsabilità dell’agente contabile di fatto (Corte dei Conti Sez. I App. n. 149 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in dibattimento con formula “per non aver commesso il fatto”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, ove l’accertamento penale non abbia riguardato la specifica e diversa fattispecie di danno erariale contestata. L’art. 652 cod. proc. pen. costituisce eccezione al principio di autonomia e separatezza dei giudizi e non può essere esteso oltre i casi previsti. Il giudice contabile può valutare la medesima condotta secondo la regola della preponderanza dell’evidenza, attribuendo alla sentenza penale valore di prova atipica. La qualifica di agente contabile non richiede una formale investitura, ma consegue alla disponibilità e al potere di disporre direttamente di denaro pubblico, con conseguente responsabilità solidale per il danno cagionato.

Il Fatto

La Procura regionale aveva convenuto in giudizio la società concessionaria della riscossione tributi, fallita, e i suoi soci e amministratori, per il mancato riversamento di somme riscosse per conto del Comune di Sant’Ippolito. La domanda riguardava tutti i convenuti, inclusa una socia, sorella dell’amministratore di fatto, assolta in sede penale con formula piena. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda nei confronti della società e di due dei tre convenuti, condannandoli al pagamento di una somma a titolo di danno erariale; aveva invece assolto la socia, ritenendo, sulla base del giudicato penale assolutorio, che il suo ruolo fosse meramente esecutivo ed estraneo alla vicenda dannosa.

La Motivazione della Corte

La Corte d’appello ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello principale, per la mancata comparizione degli appellanti alla seconda udienza di discussione, ai sensi dell’art. 196 c.g.c., e ha esaminato nel merito l’appello incidentale della Procura, volto a ottenere la condanna anche della socia assolta in sede penale.

Il Collegio ha accolto il gravame, affermando che l’art. 652 cod. proc. pen., nel prevedere l’efficacia del giudicato penale nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, non introduce alcun automatismo tra la formula assolutoria e l’esito del giudizio contabile. La verifica demandata al giudice contabile consiste nell’accertare quale “fatto” sia stato escluso dal giudice penale, integrando il dispositivo con la motivazione. Nel caso di specie, la pronuncia assolutoria aveva escluso la sussistenza degli elementi strutturali dei reati di peculato e truffa aggravata — quali la condotta appropriativa e gli artifici o raggiri — mentre la contestazione contabile si fondava su una diversa e autonoma ipotesi di responsabilità, legata alla gestione e al maneggio di denaro pubblico.

La Corte ha quindi valorizzato il complesso probatorio acquisito nel processo penale, costituito da dichiarazioni testimoniali e intercettazioni telefoniche, per ritenere dimostrato, secondo il criterio del “più probabile che non”, che la socia avesse avuto la diretta disponibilità dei conti correnti sui quali confluivano i tributi riscossi e la piena consapevolezza delle modalità irregolari di gestione, quantomeno a titolo di dolo eventuale. Tale attività di gestione e maneggio di risorse pubbliche, pur in assenza di una formale investitura, integra la qualifica di agente contabile di fatto, come da interpretazione estensiva della nozione di “maneggio” accolta dalla giurisprudenza contabile.

Ne consegue la sussistenza della responsabilità amministrativo-contabile della socia, in concorso con la società concessionaria e gli altri agenti contabili, ai sensi dell’art. 74 r.d. n. 2440/1923, degli artt. 178 e ss. r.d. n. 827/1924 e dell’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 267/2000. Nessuna lesione del principio del ne bis in idem è configurabile, in ragione della “pluriqualificazione” giuridica degli illeciti e della diversa disciplina probatoria. La responsabilità è stata qualificata come dolosa, con conseguente esclusione del potere riduttivo e condanna in solido al pagamento della somma, oltre rivalutazione e interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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