Definizione alternativa del giudizio contabile per danno da disservizio (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130, comma 1, c.g.c. consente al convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, di chiedere la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione. Il collegio, con decreto in camera di consiglio, delibera motivando sulla congruità della somma in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno, determina la somma dovuta e fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. L’avvenuto, tempestivo e regolare pagamento in unica soluzione impone al giudice di dichiarare l’intervenuta definizione alternativa del giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato il convenuto chiedendo la condanna al pagamento di euro 14.000,00, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di danno da disservizio. L’ipotesi accusatoria riguardava il disimpegno dalla propria attività istituzionale, ricondotto a reiterate condotte poste in essere durante il servizio in un arco temporale definito e in numerosi episodi, con conseguente espletamento dell’attività in modo inefficiente.

L’azione traeva origine dalla trasmissione, da parte della Procura della Repubblica, della sentenza del G.I.P. conclusa con assoluzione perché il fatto non sussiste, unitamente agli atti del relativo procedimento penale. Il convenuto, costituendosi, ha formulato istanza di ammissione al rito abbreviato, chiedendo la definizione del giudizio mediante il pagamento di euro 7.000,00 e allegando il parere favorevole della Procura regionale.

La Motivazione della Corte

La Sezione richiama l’art. 130 c.g.c., che delinea il rito abbreviato con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario. Il comma 6 prevede che il collegio, sentite le parti, deliberi sulla richiesta motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno. Il comma 7 stabilisce che, in caso di accoglimento, il collegio determina la somma dovuta e fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento, nonché l’udienza camerale di verifica. Il comma 8 dispone che il giudizio sia definito con sentenza, provvedendo sulle spese.

Nel caso concreto, il collegio, accogliendo la richiesta, aveva determinato la somma in euro 7.000,00 con decreto del 12 giugno 2025, fissando il termine perentorio per il versamento e l’udienza di accertamento. Con lo stesso provvedimento la Sezione ha rettificato d’ufficio l’evidente errore materiale in cui era incorsa la Procura regionale, che aveva indicato come beneficiario della condanna la Regione. Il Collegio ha osservato che il profilo dell’individuazione del soggetto presunto danneggiato non rientra nel perimetro dell’art. 112 c.p.c., potendo il giudice indicare quale beneficiario un soggetto diverso o cumulare ulteriori soggetti che abbiano subito parte del pregiudizio, poiché il Procuratore contabile non agisce mai nel nome e nell’interesse della singola amministrazione, bensì a tutela delle pubbliche risorse.

Dalla documentazione depositata è emerso che il 27 giugno 2025 è stato eseguito il pagamento della somma di euro 7.000,00 e che il beneficiario ha acquisito l’importo. Il convenuto ha dunque correttamente e tempestivamente eseguito il decreto.

Conseguentemente, la Sezione ha dichiarato l’intervenuta definizione alternativa del giudizio. Quanto alle spese di giustizia, previste dall’art. 130, comma 8, c.g.c., il Collegio ha ritenuto che, alla luce dell’art. 31, comma 3, c.g.c., non sussistessero le condizioni per la compensazione, nemmeno parziale, ponendole a carico del convenuto e liquidandole a favore dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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