Decadenza licenza NCC natanti per perdita della rimessa nel territorio comunale (TAR Lombardia n. 1636 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mantenimento dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente richiede la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa, sede o pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato il titolo, ai sensi dell’art. 8, comma 3, legge n. 21/1992. Il venir meno di tale requisito legittima la decadenza dal titolo abilitativo. L’Amministrazione valuta la sussistenza del presupposto al momento dell’adozione della decisione e non è tenuta ad assegnare un termine di regolarizzazione o a sospendere la licenza in attesa del perfezionamento di un titolo in itinere. La decadenza per perdita dei requisiti non ha natura sanzionatoria, ma costituisce atto di revoca-decadenza rimediale nell’ambito di un rapporto di durata.
Il Fatto
La società ricorrente esercita il trasporto non di linea mediante natanti in forza di una licenza NCC rilasciata dal Comune, associata a un’imbarcazione. Nel gennaio 2025 l’Amministrazione avvia un procedimento rilevando la carenza dell’effettiva disponibilità di una rimessa nel territorio comunale. La società controdeduce, invocando una concessione demaniale prorogata e l’assegnazione di due boe presso un circolo nautico locale.
Espletata l’istruttoria, il Comune adotta il provvedimento di decadenza, ritenendo non più in vigore la concessione e non idonee le boe. La società impugna la determinazione davanti al TAR, articolando censure di violazione di legge, difetto di motivazione ed eccesso di potere, e propone motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 8, comma 3, legge n. 21/1992 e l’art. 7, comma 3, del Regolamento comunale, che impongono la disponibilità di una sede, rimessa o pontile di attracco nel territorio comunale in base a valido titolo giuridico.
Quanto alla concessione demaniale, il Tribunale esclude che operi la proroga invocata. Richiamando Cons. Stato, sez. VII, n. 1688 del 2025, osservi che è compatibile con il diritto dell’Unione solo la proroga tecnica funzionale allo svolgimento della gara, subordinata alla dimostrazione che l’Amministrazione abbia già indetto la procedura selettiva o abbia deliberato di indirla in tempi brevi. Nel caso concreto tali presupposti non risultano provati. A ciò si aggiunge il parere negativo espresso dall’ente gestore del lago al rinnovo, per inidoneità dello spazio acqueo alle manovre di approdo.
In ordine alle boe assegnate dal circolo nautico, il Collegio rileva che, alla data della decisione, mancava un atto formale di concessione d’uso a favore della società, risultando le boe assegnate a una persona fisica associata al circolo. L’Autorità di Bacino aveva evidenziato che l’ormeggio di terzi è consentito solo nell’ambito della regolamentazione del circolo e senza scopo di lucro, finalità incompatibile con l’attività commerciale della ricorrente.
Il Tribunale respinge l’argomento della leale collaborazione e dell’obbligo di assegnare un termine di regolarizzazione: il requisito va valutato al momento dell’assunzione della decisione e la sua mancanza non consentiva né una sospensione della licenza né un differimento in attesa della conclusione del procedimento di assegnazione.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio distingue la decadenza sanzionatoria prevista dall’art. 36, comma 6, del Regolamento, che presuppone tre provvedimenti sanzionatori in un quinquennio, dalla decadenza per sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all’art. 7. Richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 6195 del 2025, qualifica quest’ultima come atto di revoca-decadenza di natura rimediale, privo di finalità punitiva, adottabile ogniqualvolta venga meno un presupposto fondamentale del rapporto di durata. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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