Conto giudiziale irregolare e inammissibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 84 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto dell’agente contabile della riscossione deve essere redatto secondo il modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996, che impone l’indicazione delle generalità dell’agente, del periodo di gestione, del numero d’ordine dell’operazione e degli estremi della riscossione, con i versamenti in tesoreria, il numero di quietanza e il relativo importo. La mancanza della colonna degli importi riscossi e di quella degli estremi delle ricevute di riscossione priva l’atto di elementi essenziali richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 e non consente di qualificarlo come rendiconto, né come conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio davanti alla Corte dei conti. Ne consegue l’inammissibilità del giudizio di conto, con obbligo per l’agente di depositare un nuovo conto nelle forme rituali; la pronuncia in rito non giustifica condanna alle spese.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo esamina il conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune, relativo ai diritti per le carte d’identità elettroniche e all’esercizio finanziario 01.01.2021/31.12.2021. Il conto risulta parificato con determinazione dirigenziale e sottoscritto con firma autografa dall’agente.

Con relazione di irregolarità depositata il 7 aprile 2025 il magistrato relatore rileva che il conto non è stato redatto in conformità al modello 21 del d.p.r. n. 194/1996: mancano la colonna degli importi riscossi e quella degli estremi delle ricevute di riscossione, mentre sono indicati gli estremi delle quietanze di versamento in Tesoreria con i relativi importi. Il Pubblico Ministero, all’udienza, rileva irregolarità seriali e chiede dichiararsi l’inammissibilità dei conti, con condanna dell’agente alla ripresentazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra i modelli di conto previsti dal d.p.r. n. 194/1996 per le attività di economo e di riscuotitore. Per il conto dell’economo è previsto il modello 23, con l’anticipazione, i rimborsi, le somme pagate per acquisti e quelle non utilizzate da versare in tesoreria.

Per l’agente contabile della riscossione il regolamento prevede il modello 21, nel quale devono figurare le generalità dell’agente, il periodo di gestione, il numero d’ordine dell’operazione e gli estremi della riscossione, con i versamenti in tesoreria, il numero di quietanza, l’importo, i totali e le note. Nel conto in esame difetta ogni indicazione relativa alla colonna degli importi riscossi e a quella degli estremi delle ricevute di riscossione.

Tali elementi sono imposti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il richiamo dell’art. 93 del TUEL, e dall’art. 116 del regolamento di contabilità dell’ente. La giurisprudenza citata (C. Conti Sez. I n. 14/1985) ammette che il conto redatto su modello irrituale rispetto all’art. 620 R.D. n. 827/1924 possa qualificarsi giudiziale quando contenga comunque gli elementi richiesti dall’art. 616, ovvero scarico, resti, introiti, esito e rimanenze.

Nel caso concreto manca invece l’elemento essenziale della colonna degli importi riscossi e di quella degli estremi delle ricevute. L’atto non può quindi qualificarsi rendiconto, né conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio di conto. Il Collegio dichiara pertanto inammissibile il giudizio e impone all’agente un nuovo deposito del conto nelle forme rituali, nulla disponendo per le spese in ragione della pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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