Silenzio di ARERA sull’approvazione dell’aggiornamento PEF: termine di trenta giorni (TAR Lombardia n. 3817 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di approvazione dell’aggiornamento biennale del piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, pur articolandosi in due segmenti procedimentali tra loro collegati, ha natura unitaria e si perfeziona con l’approvazione di ARERA, cui spetta la verifica della coerenza regolatoria degli atti trasmessi dall’ETC. Il provvedimento di validazione dell’ETC non è autonomamente impugnabile, non perché privo di portata lesiva, ma perché non definitivo, essendo sottoposto al successivo controllo dell’Autorità. Esperito inutilmente il termine, il gestore può esperire il ricorso contro il silenzio. In mancanza di un termine regolatorio di conclusione, si applica il termine generale di trenta giorni di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990, decorrente dalla trasmissione del PEF validato.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di un Comune. L’aggiornamento 2024/2025 del PEF di ambito è stato validato dall’ETC e trasmesso in pari data ad ARERA per l’approvazione, ai sensi dell’art. 8.3 della deliberazione n. 363/2021.

Ricevuto il piano validato, ARERA non ha adottato alcun provvedimento espresso. La società ha quindi diffidato l’Autorità a definire il procedimento, senza esito. Ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. per l’annullamento del silenzio. ARERA ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo adottato nelle more la deliberazione n. 409/2025, con cui ha disposto un supplemento istruttorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità. La deliberazione n. 409/2025 ha portata istruttoria: dispone un supplemento di istruttoria e fissa termini per la sua conclusione, senza definire il procedimento di approvazione. Essa non fa quindi venir meno l’interesse a una pronuncia che imponga ad ARERA di concludere il procedimento entro un termine certo.

Il procedimento di approvazione tariffaria si compone di due segmenti: il primo, di competenza dell’ETC, si conclude con la validazione del PEF aggiornato; il secondo, di competenza di ARERA, si conclude con l’approvazione. I due segmenti svolgono una funzione unitaria e il provvedimento di approvazione costituisce l’atto definitivo. Ne deriva che la validazione dell’ETC, pur avendo efficacia interna verso ARERA, è atto endoprocedimentale e non definitivo, e come tale non autonomamente impugnabile. Il Collegio richiama sul punto l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9788/2024.

Il Collegio delinea una distinzione: sono impugnabili in via autonoma i provvedimenti dell’ETC che, pur collegati alla tariffazione, esulano dal controllo regolatorio di ARERA, come la conformazione dei bacini. Restano invece non impugnabili gli atti espressione del potere di determinare componenti del metodo tariffario, soggetti alla verifica di ARERA. Nel caso concreto le contestazioni riguardano proprio tale potere, con riferimento al coefficiente CRI, alla detrazione di voci di costo e all’equilibrio economico-finanziario.

Poiché le deliberazioni n. 363/2021 e n. 389/2023 non prevedono un termine finale di conclusione del procedimento, il Collegio applica il termine generale di trenta giorni fissato dall’art. 2 della legge n. 241/1990, decorrente dalla trasmissione del PEF validato. La richiesta di chiarimenti di ARERA, intervenuta oltre la scadenza, non ha validamente sospeso il procedimento. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento dell’inadempimento di ARERA e nomina del Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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