Principio di equivalenza tecnica e discrezionalità della stazione appaltante (TAR Sardegna n. 728 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di gare pubbliche, la stazione appaltante può ammettere alla comparazione prodotti con specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, purché sussista una conformità sostanziale e funzionale alle prestazioni prescritte. Il giudizio di equivalenza, fondato sull’art. 79 del d.lgs. n. 36/2023 e sull’Allegato II.5, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. La previsione di un numero minimo di componenti tecnici, quale indicazione esemplificativa di una soluzione, non preclude la valutazione di una tecnologia alternativa che garantisca la medesima funzionalità essenziale richiesta.
Il Fatto
L’Università degli Studi di Cagliari avviava una procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di ultracongelatori destinati al biobanking, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo. Il capitolato speciale prescriveva, per gli ultracongelatori di tipo A, un doppio impianto di refrigerazione a cascata indipendente con quattro compressori ermetici e due evaporatori. Alla gara partecipavano tre operatori e l’appalto veniva aggiudicato alla società che aveva offerto un prodotto dotato di due soli compressori, valutato equivalente ai requisiti richiesti. L’operatore non aggiudicatario impugnava gli atti di gara, sostenendo che l’offerta avrebbe dovuto essere esclusa per difformità dalle specifiche tecniche minime e contestando l’applicazione del principio di equivalenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando i principi di derivazione unionale che consentono di ammettere alla comparazione prodotti con specifiche tecniche equivalenti a quelle indicate nella lex specialis. Tale possibilità risponde ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, nonché al principio eurounitario di concorrenza, trovando il suo corollario nel favor partecipationis alle pubbliche gare.
La disciplina vigente, cristallizzata nell’art. 79 del d.lgs. n. 36/2023 e nell’Allegato II.5, consente all’offerente di dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritte. Il giudizio di equivalenza deve essere condotto dalla stazione appaltante non sulla base di riscontri formalistici ma secondo criteri di conformità sostanziale e funzionale delle soluzioni offerte.
Nel caso di specie, il Collegio ha verificato che l’apparecchiatura offerta dall’aggiudicataria, pur dotata di due compressori anziché quattro, presentava due impianti di refrigerazione a cascata completamente indipendenti, ciascuno in grado da solo di mantenere stabilmente la temperatura di -80°C anche in caso di guasto dell’altro. Tale configurazione garantiva la funzionalità essenziale richiesta dal capitolato, ossia la ridondanza del sistema di refrigerazione a tutela della conservazione dei campioni biologici.
La stazione appaltante aveva adeguatamente motivato il proprio giudizio nel provvedimento di conferma dell’aggiudicazione, distinguendo la soluzione offerta da quella oggetto di un precedente chiarimento che prevedeva un sistema di backup a gas, e documentando la verifica dell’impiego del prodotto presso altre biobanche pubbliche. Il giudizio di equivalenza è stato pertanto ritenuto immune da profili di macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, con conseguente reiezione del ricorso e della domanda risarcitoria.
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Nota della Redazione
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