Estinzione del giudizio contabile per rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 200 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la definizione alternativa del giudizio mediante offerta di pagamento, prevista dall’art. 130 del Codice della Giustizia Contabile, si perfeziona con il versamento della somma offerta nel termine perentorio assegnato. Accertata la completezza e la regolarità della documentazione attestante il pagamento, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, del c.g.c.. L’accesso al rito abbreviato presuppone il parere favorevole del Pubblico ministero contabile, che il Collegio è chiamato a verificare. La definizione alternativa non lascia margini a valutazioni discrezionali sul merito della pretesa risarcitoria, una volta che l’adempimento sia intervenuto nei termini e nei modi prescritti.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte, con atto di citazione del 9 gennaio 2025, ha convenuto in giudizio sette soggetti nella loro qualità di amministratori di un Consorzio, chiedendone la condanna al risarcimento di un danno di euro 67.823,60 in favore dell’ente.
Il pregiudizio contestato derivava dalle spese legali sopportate dal Consorzio per una serie di controversie instaurate o coltivate contro un Comune e sistematicamente concluse in modo sfavorevole. I convenuti hanno chiesto di accedere al rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 del c.g.c., offrendo il pagamento di una somma ripartita tra loro in quote diverse, previo e concorde parere del Pubblico ministero. Con decreto del 30 giugno 2025 l’istanza è stata accolta e il pagamento è stato fissato in un termine perentorio.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al Collegio riguarda esclusivamente la verifica dei presupposti della definizione alternativa del giudizio di responsabilità amministrativa. Non è in discussione, in questa sede, la fondatezza nel merito della domanda attorea né l’entità del danno contestato.
Il Collegio rileva che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con rito abbreviato. L’istanza dei convenuti era stata avanzata con il previo e concorde parere del Pubblico ministero contabile e accolta con apposito decreto, che ha fissato il termine perentorio di trenta giorni per il versamento.
Gli interessati hanno prodotto la documentazione attestante la disposizione di pagamento nei termini indicati: assegni circolari, copia di bonifico e quietanze rilasciate dall’amministrazione danneggiata per tutti i convenuti. La completezza e la regolarità di tale documentazione sono state verificate dal Collegio nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Accertato l’integrale adempimento, la Corte applica l’art. 130, comma 8, del Codice della Giustizia Contabile e dichiara estinto il giudizio. Il meccanismo premiale opera in funzione deflativa e anticipa la chiusura del processo prima dell’accertamento sul merito, una volta perfezionato il pagamento.
La peculiarità della fattispecie giustifica infine l’integrale compensazione delle spese di lite. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, l’annotazione a tutela dei dati personali e l’omissione delle generalità delle persone fisiche indicate in sentenza in caso di diffusione.
Nota della Redazione
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