Improcedibile il ricorso pensionistico collettivo per carenza di prova sull’interesse ad agire (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 101 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico a carattere collettivo il giudice non può pronunciarsi su di una mera enunciazione giuridica astratta, avulsa dalle posizioni dei singoli ricorrenti. Quando la documentazione prodotta non consenta di verificare, per ciascuno di essi, se il trattamento percepito superi la soglia di quattro volte il minimo Inps e, dunque, se sussista l’interesse ad agire, il ricorso è improcedibile. L’inottemperanza all’ordine istruttorio del giudice, protratta e non giustificata, non giustifica la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale e integra una condotta contraria agli obblighi di leale collaborazione e diligenza processuale, che legittima la condanna dei ricorrenti alle spese legali in deroga al criterio della compensazione per le questioni pregiudiziali.
Il Fatto
Un gruppo numeroso di ex appartenenti alla Guardia di Finanza, in quiescenza e titolari di trattamento pensionistico superiore a quattro volte il minimo Inps, propone ricorso collettivo davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, dopo aver esperito le previe istanze amministrative. Chiedono l’accertamento del diritto all’adeguamento delle pensioni nella misura del 100% per il biennio 2023-2024, oltre a interessi e rivalutazione, e in via subordinata la corresponsione dei ratei del medesimo biennio nella misura della differenza rispetto alla normativa antecedente.
Entrambe le domande presuppongono la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022, per contrasto con gli articoli 3, 36, 38 e 53 della Costituzione e con gli articoli 21, 25 e 33 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’Inps eccepisce l’inammissibilità per genericità del ricorso e per mancata produzione della documentazione attestante le singole posizioni, nel merito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il giudice rileva che la definizione della controversia esige la verifica di un fatto essenziale: se il trattamento pensionistico di ciascun ricorrente superi la soglia di quattro volte il minimo Inps. Al di sotto di tale soglia la rivalutazione automatica è piena, con la conseguenza che l’interesse ad agire verrebbe meno. La produzione documentale diventa quindi condizione di ammissibilità della domanda, non semplice supporto probatorio.
Con una prima ordinanza la Corte onera i ricorrenti del deposito dei cedolini attestanti l’importo percepito. All’adempimento segue un deposito solo parziale, riguardante una parte dei ricorrenti e privo di qualsiasi giustificazione dell’omissione. Un secondo ordine istruttorio, correttamente notificato, resta del tutto ineseguito.
La decisione si fonda sulla giurisprudenza contabile secondo cui l’insufficiente allegazione, per ciascun ricorrente, degli elementi necessari alla disamina della singola posizione preclude l’esame del merito, perché il giudice non può emettere una sentenza contenente una mera enunciazione giuridica astratta e avulsa rispetto alle posizioni degli istanti. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile.
La richiesta di sospensione o rinvio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione sollevata da altra Sezione viene respinta: in assenza della prova dell’interesse ad agire di tutti i ricorrenti, il differimento del giudizio non trova titolo. La Corte sottolinea che l’art. 92, comma 3 del codice della giustizia contabile consente la compensazione delle spese quando il giudizio sia definito su questione pregiudiziale, ma la condotta processuale delle parti ricorrenti si è posta in contrasto con gli obblighi di leale collaborazione e diligenza.
Due rinvii si sono resi necessari per le carenze documentali, con inutile impiego di risorse e pregiudizio per la corretta amministrazione della giustizia. I ricorrenti sono pertanto condannati in solido alle spese legali in favore dell’Inps, oltre al rimborso forfettario; gli oneri seguono legge.
Nota della Redazione
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