Piano attuativo difforme dalla scheda d’ambito del PGT e incompetenza della Giunta (TAR Lombardia n. 3617 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il piano attuativo che si discosta dalle indicazioni particolari contenute nella scheda d’ambito del documento di piano del PGT, prive di effetti diretti sul regime dei suoli ma vincolanti per la successiva negoziazione, introduce una variante agli atti del PGT. Esso va pertanto approvato con il procedimento che coinvolge il Consiglio comunale, ai sensi degli artt. 13 e 14, comma 5, l. reg. n. 12/2005. La rinuncia alla cessione dell’area per servizi e la sua monetizzazione, non trasfuse in un atto di variante, non superano il vincolo impresso dallo strumento urbanistico. L’atto approvato dalla Giunta comunale è quindi affetto da incompetenza, vizio da scrutinare per primo, con assorbimento delle censure sostanziali.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di terreni ricompresi dal PGT nel comparto attuativo ATR2, insieme ad aree di proprietà di una società controinteressata e di un privato. Con deliberazioni di Giunta la prima adottava e la seconda approvava il piano attuativo presentato dalla società controinteressata, riconoscendolo conforme al PGT vigente.

La ricorrente impugnava i due provvedimenti e gli atti connessi, deducendo numerose censure, tra cui la incompetenza della Giunta e la difformità del piano dalla scheda d’ambito ATR2. Con motivi aggiunti gravava anche la nota sindacale di nuova pubblicazione della delibera approvativa, diffidandola ad aderire al piano. Il Comune e la controinteressata resistevano, sostenendo che la previsione della sala polifunzionale sarebbe stata superata da atti successivi e che la scheda d’ambito non avrebbe valore prescrittivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le censure di incompetenza, perché nel processo amministrativo tale vizio va scrutinato per primo: il suo accoglimento impedisce la valutazione nel merito delle altre doglianze sostanziali e ne impone l’assorbimento, versandosi nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato.

La scheda d’ambito ATR2 del documento di piano impone la realizzazione di una sala polifunzionale ad uso pubblico sopra il parcheggio interrato e prevede l’obbligo di cessione dell’area per servizi a localizzazione vincolata, consentendo la monetizzazione di soli 600 mq. Il piano attuativo si discosta da questa indicazione, eliminando la sala polifunzionale, insediando funzioni private e ammettendo di non prevedere opere di urbanizzazione.

Il Collegio respinge la tesi della conformità. La rinuncia alla cessione, maturata in accordi tra un privato e il Comune e mai trasfusa in un atto di variante, non modifica le previsioni del piano: né la delibera consiliare che non ha inserito l’opera nel programma triennale, né la determina che ha svincolato la fideiussione hanno apportato variante ai sensi dell’art. 13, comma 13, l. reg. n. 12/2005. La monetizzazione, inoltre, non può ricavarsi dall’art. 4.6 delle NTA, previsione generale che cede dinanzi alla specifica indicazione della scheda, che ammette la monetizzazione di una sola porzione.

Le previsioni del documento di piano non hanno effetti diretti sul regime dei suoli, ma le indicazioni particolari di contenuto dettagliato costituiscono i punti fermi della successiva negoziazione: delimitano i margini rimessi alla pianificazione attuativa e devono essere rispettate. La difformità comporta l’illegittimità del procedimento approvativo, per violazione delle competenze riservate al Consiglio comunale dagli artt. 14, comma 5, e 13 l. reg. n. 12/2005. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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