Liberazione anticipata: il diniego non è automatico per nuove condanne (Cass. pen. Sez. I n. 7 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La concessione della liberazione anticipata, ai sensi dell’art. 54 ord. pen., presuppone la prova della partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione. Alla condanna per nuovi delitti commessi durante o dopo la detenzione non può però conseguire automaticamente il diniego del beneficio. Il giudice di sorveglianza deve valutare in concreto se la condotta accertata sia priva di effettiva rilevanza negativa ovvero dimostrativa dell’omessa adesione all’opera rieducativa, e negare il beneficio solo in quest’ultimo caso. La valutazione non può fondarsi sul solo certificato del casellario giudiziale, ma richiede, quando il dato sia ambiguo, l’esame della sentenza di condanna. I reati commessi in un periodo antecedente a quello oggetto dell’istanza e fuori dal regime detentivo non possono influire negativamente sul giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, detenuto, aveva chiesto la concessione della liberazione anticipata per un periodo non compreso nel titolo in espiazione. Il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l’istanza; il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, investito del reclamo, ha dato atto della sopravvenuta ammissibilità della richiesta, essendo il periodo stato inserito nel titolo per ragioni di fungibilità.

Nel merito, il Tribunale ha respinto il reclamo rilevando che il detenuto era stato condannato per detenzione e porto illegale di armi commessi in un arco temporale pluriennale, condotta ritenuta incompatibile con la partecipazione all’opera di rieducazione. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal dato normativo dell’art. 54 ord. pen., che subordina il beneficio alla prova della partecipazione del detenuto all’opera rieducativa. È logico che la commissione di ulteriori reati, nel periodo richiesto o immediatamente successivo, possa essere valutata come dimostrazione dell’assenza di tale partecipazione.

Tale valutazione, tuttavia, non può tradursi in un automatismo. La Corte richiama la Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 1995, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 3, ord. pen. nella parte in cui prevedeva la revoca automatica del beneficio in caso di condanna per delitto non colposo commesso dopo la concessione. L’automatismo vanifica lo sforzo rieducativo e colpisce anche condanne di scarsa rilevanza, non dimostrative di un effettivo rifiuto della risocializzazione.

Sulla stessa linea, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il diniego possa conseguire automaticamente alla commissione di un nuovo delitto. Il giudice deve accertare se la condotta sia priva di effettiva rilevanza negativa o dimostri l’omessa partecipazione all’opera rieducativa. Nel testo sono richiamate Sez. I n. 4019 del 2020 e Sez. I n. 4020 del 2020, secondo cui una trasgressione può riflettersi anche sui semestri antecedenti o successivi, purché manifesti il rifiuto della risocializzazione, e Sez. I n. 12776 del 2021, che esclude l’influenza negativa di reati commessi prima del periodo oggetto dell’istanza e fuori dal regime detentivo.

L’ordinanza impugnata non si è conformata a questi principi. Essa è apodittica: si limita a richiamare la condanna risultante dal certificato del casellario giudiziale e ad affermare che il detenuto non avrebbe aderito all’opera rieducativa. È del tutto mancata la valutazione della rilevanza concreta della condotta, che imponeva l’esame della sentenza di condanna. Il dato del casellario è ambiguo, perché descrive una condotta difficilmente compatibile con lo stato di detenzione protrattosi per gran parte del periodo, e riferisce di un delitto commesso in parte prima del periodo detentivo in esame.

Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza è annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, in diversa composizione, per un nuovo giudizio da svolgersi con piena libertà valutativa nel rispetto dei principi enunciati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *