Mandato di arresto europeo non può perseguire finalità solo investigative (Cass. pen. Sez. VI n. 90 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mandato di arresto europeo non può essere emesso per finalità meramente investigative, disancorate dall’esercizio dell’azione penale nello Stato richiedente. La decisione quadro 2002/584/GAI definisce il m.a.e. come decisione giudiziaria finalizzata all’esercizio dell’azione penale o all’esecuzione di una pena, e non contempla uno strumento coercitivo volto a sottoporre la persona a soli atti di istruzione. Quando le informazioni suppletive fornite dallo Stato emittente non chiariscono la natura del titolo interno posto a base del m.a.e. né la fase del procedimento, la Corte di appello non può disporre la consegna e deve attivare la richiesta di ulteriori informazioni integrative ai sensi dell’art. 16 della legge n. 69 del 2005.
Il Fatto
La Corte di appello di Trieste accoglieva la richiesta di consegna di un cittadino rumeno, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale distrettuale di Ulm per un reato di tentata estorsione aggravata commesso in Germania. Il soggetto richiesto in consegna proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per essere stata disposta la consegna senza che fosse indicato il titolo posto a base del m.a.e. e senza che fossero chiari la natura degli adempimenti e la fase del procedimento nello Stato emittente.
Con un secondo motivo il ricorrente lamentava la violazione del principio di proporzionalità, per non essere stato valutato il ricorso a strumenti meno invasivi della libertà personale, come la videoconferenza o la nomina di un procuratore speciale.
La Motivazione della Corte
La Sezione VI ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che le informazioni suppletive fornite dallo Stato emittente erano insufficienti e incomplete rispetto alle richieste della Corte di appello. L’autorità tedesca si era limitata a evidenziare che non è consentito il processo in absentia e che il mandato era stato richiesto per avviare e proseguire il procedimento, senza però precisare la natura del provvedimento posto a base del m.a.e. né se esso fosse di carattere coercitivo.
Non risultava chiarito se fosse stata esercitata l’azione penale e quale fosse la fase del procedimento: la terminologia impiegata, con il riferimento al “procedimento” e all'”indagato” anziché al “processo” e all'”imputato”, lasciava presumere che l’azione penale non fosse ancora stata esercitata. Da qui l’obiettiva incertezza sulle ragioni dell’emissione del mandato.
La Corte richiama la definizione dell’art. 1, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, che configura il m.a.e. come decisione giudiziaria finalizzata all’esercizio dell’azione penale o all’esecuzione di una pena o misura di sicurezza. Tale definizione non contempla un mandato strumentale a esigenze meramente investigative. Nel solco di un proprio precedente, la Sezione ribadisce che non può essere data esecuzione a un m.a.e. emesso esclusivamente per sottoporre la persona ad atti di istruzione, perché in tal modo lo strumento coercitivo verrebbe impiegato per finalità non previste dalla decisione quadro del 13 giugno 2002 e dalla relativa legge di attuazione n. 69 del 2005.
Il percorso argomentativo si completa con il richiamo alla direttiva 2014/41/UE sull’ordine europeo di indagine. I considerando n. 25 e n. 26 della direttiva, riportati nella sentenza, prevedono che, quando la persona debba essere trasferita per essere processata, sia emesso un m.a.e., e che l’autorità di emissione debba valutare se un ordine europeo di indagine, anche mediante audizione in videoconferenza, costituisca un mezzo efficace e proporzionato. Nel diritto dell’Unione, dunque, eventuali finalità investigative sono perseguibili con strumenti alternativi della cooperazione giudiziaria.
Alla luce di tali principi, l’incertezza sulle ragioni del mandato impone alla Corte di appello di chiarire, mediante ulteriori richieste di informazioni integrative ai sensi dell’art. 16 della legge n. 69 del 2005, la natura del titolo interno, gli atti da compiere con la presenza del consegnando, l’indispensabilità di tale presenza e la possibilità di garantirla limitando al minimo la compressione dei diritti fondamentali, anche mediante la partecipazione al dibattimento a distanza. La sentenza è pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.
Nota della Redazione
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