Solfiti nella salsiccia di Bra: vietata l’aggiunta anche per via indiretta (Cass. pen. Sez. I n. 333 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina degli additivi alimentari di cui al d.m. n. 209 del 1996 non consente l’impiego di solfiti e anidride solforosa nella preparazione della salsiccia di Bra, alimento non compreso nell’Allegato XI, Parte B. Il c.d. principio del riporto opera soltanto per i prodotti alimentari composti diversi da quelli indicati nell’art. 15, comma 3, d.m. n. 209 del 1996, sicché l’additivo vietato non può essere veicolato nel prodotto finale tramite un ingrediente che lo contenga. È pertanto consentita l’aggiunta di vino bianco nella preparazione di tale prodotto purché esso sia privo di solfiti aggiunti, ovvero di derivazione chimica. L’erronea applicazione della legge è deducibile per cassazione anche avverso una doppia conforme assolutoria, ai sensi dell’art. 606, comma 1-bis, cod. proc. pen., quando il vizio investa direttamente la lettura della norma e non l’esposizione argomentativa.
Il Fatto
La vicenda trae origine dai controlli dei Carabinieri del NAS presso una macelleria del Comune di Bra, nel corso dei quali venivano prelevati campioni di salsiccia di bovino. Le analisi di laboratorio riscontravano la presenza di solfiti in misura pari a 22 mg/kg. Da ciò l’imputazione, a carico del titolare dell’esercizio, per il reato di cui all’art. 516 cod. pen.
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Asti, con decisione del 14/06/2022, aveva assolto l’imputato; la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 25/06/2024, confermava la pronuncia. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Torino, deducendo erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, richiamando il limite dell’art. 606, comma 1-bis, cod. proc. pen.; analoga richiesta ha formulato la difesa con memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento, individuando nel d.m. 27 febbraio 1996, n. 209 la disciplina degli additivi consentiti nella preparazione e conservazione degli alimenti. L’art. 14 definisce conservanti e antiossidanti; l’art. 15 ammette l’impiego delle sole sostanze elencate negli allegati; l’Allegato XI, Parte B indica tassativamente gli alimenti nei quali è consentito inserire anidride solforosa e solfiti, tra i quali non figura la salsiccia di bovino di Bra.
I giudici di merito avevano ritenuto lecita l’introduzione indiretta dei solfiti attraverso l’aggiunta di vino bianco secco, ingrediente contemplato dal disciplinare di produzione del prodotto. La Corte reputa tale conclusione frutto di una lettura distorta delle norme: il disciplinare consente l’aggiunta di vino bianco, ma richiede che gli additivi impiegati siano comunque “a norma di legge”. Il contrasto tra le due fonti è dunque solo apparente, poiché il vino bianco può essere aggiunto purché privo di solfiti aggiunti, ossia di derivazione chimica, restando irrilevante la presenza di solfiti naturalmente contenuti nella buccia dell’uva.
La Corte esclude poi l’operatività del c.d. principio del riporto. Tale meccanismo, osserva il Collegio, trova applicazione esclusivamente riguardo ai prodotti alimentari composti diversi da quelli indicati nell’art. 15, comma 3, lett. p), d.m. n. 209 del 1996, tra i quali figurano le preparazioni di carni macinate fresche. La salsiccia di Bra, pertanto, non può contenere solfiti neanche se veicolati indirettamente mediante il vino bianco.
Sul piano dell’ammissibilità, la Corte ritiene che il ricorso superi il vaglio dell’art. 606, comma 1-bis, cod. proc. pen., applicabile dopo una doppia pronuncia assolutoria conforme. L’impugnazione deduce, infatti, un errore di diritto e non un vizio di motivazione: la Corte territoriale non ha esposto male le proprie ragioni, ma ha ritenuto che l’uso del vino bianco consentisse l’inserimento finale di solfiti nel prodotto. Il tema attiene dunque alla lettura della norma, non all’apparato argomentativo.
Il Collegio richiama, in senso conforme, Sez. 3, n. 10237 del 15/02/2024, nonché Sez. 3, n. 36471 del 4/06/2019 e Sez. 3, n. 12532 del 03/03/2020, concludendo che la legislazione vigente non consente l’utilizzo dei solfiti nella preparazione della salsiccia di Bra. La sentenza impugnata è pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino.
Nota della Redazione
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