Tenuità del fatto e obbligo di decidere sulla domanda della parte civile (Cass. pen. Sez. VII n. 354 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, il giudice che pronuncia sentenza ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. è tenuto a decidere sulla domanda di restituzione o risarcimento avanzata dalla parte civile. L’accoglimento di tale domanda costituisce presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, che viene così dispensata dall’adire altre vie giudiziarie per vedere riconosciuto il proprio diritto. Ne consegue che è manifestamente infondato il ricorso che censuri la condanna dell’imputato al risarcimento del danno e alla refusione delle spese in favore della parte civile, nonostante l’assoluzione per tenuità del fatto.
Il Fatto
La vicenda processuale prende avvio dalla condanna dell’imputato per il delitto di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico. Dopo l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione in relazione alla decisione assunta in primo grado, la Corte d’appello di Napoli ha pronunciato assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., condannando al contempo l’imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Il ricorrente ha impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e con il secondo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione relativi alla condanna al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, nonostante l’assoluzione per tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha scrutinato anzitutto il primo motivo di ricorso, rilevando che lo stesso è inammissibile perché articolato in mere doglianze di fatto, prive di effettiva incidenza sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato.
Il secondo motivo è stato poi dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il principio di diritto secondo cui, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, il giudice che emette sentenza ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione o risarcimento presentata dalla parte civile, e l’accoglimento di essa costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile.
Tale ricostruzione, già affermata dalla giurisprudenza di legittimità, evita alla parte civile di dover adire altre vie giudiziarie per vedere riconosciuto il proprio diritto. Il giudice di merito ha pertanto fatto buon governo del principio, decidendo sulla domanda risarcitoria e liquidando le spese nonostante l’intervenuta assoluzione per tenuità del fatto.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne sono derivate la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché la condanna dell’imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio dalla parte civile, liquidate in euro 2.319,00 oltre agli accessori di legge.
Nota della Redazione
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