Sicurezza sul lavoro, irrilevante l’errata indicazione della norma nel capo di imputazione (Cass. pen. Sez. III n. 1030 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel capo di imputazione l’indicazione delle disposizioni di legge asseritamente violate non costituisce oggetto della cognizione del giudice, rilevando invece la compiuta descrizione del fatto contestato, che il giudice può qualificare entro la più appropriata fattispecie penale. L’eventuale imprecisione nella norma richiamata non incide, di per sé, sulla legittimità della sentenza di condanna. In materia di sicurezza sul lavoro, l’obbligo del datore di lavoro di dotare i dipendenti del casco protettivo nei lavori edili sussiste anche quando le opere si svolgano a cielo aperto, non essendo il presidio collegato alla sola caduta di oggetti dall’alto. Il piano operativo di sicurezza può essere accertato anche mediante prova logico-inferenziale, restando il processo penale improntato alla libertà dei mezzi di prova e al libero convincimento del giudice.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Campobasso, il datore di lavoro di un’impresa operante nel settore edile è stato riconosciuto penalmente responsabile per due violazioni del dlgs n. 81 del 2008: avere omesso di fornire ai dipendenti i dispositivi di protezione individuale, con riguardo al casco, e non avere predisposto e trasmesso il prescritto piano operativo di sicurezza. Unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, l’imputato è stato condannato alla pena dell’ammenda.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore fiduciario, articolando sei motivi. I primi quattro investono l’affermazione di responsabilità per il reato relativo ai dispositivi di protezione; gli ultimi due riguardano la condanna per il piano operativo di sicurezza. La questione centrale è la pretesa difformità tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, con i quali il ricorrente deduce che gli sarebbe stato contestato di non avere fornito i dispositivi, mentre la condanna avrebbe accertato la diversa condotta di non avere vigilato sul loro effettivo utilizzo. La Corte riconosce che la indicazione normativa nel capo di imputazione è equivoca, poiché richiama la lettera f) del comma 1 dell’art. 18 del dlgs n. 81 del 2008 — relativa all’obbligo di esigere l’osservanza delle disposizioni sull’uso dei dispositivi — mentre la descrizione del fatto evoca il precetto di cui alla lettera d), concernente l’obbligo di fornitura.

Tale imprecisione, per quanto non commendevole, non è però idonea a minare la legittimità della sentenza. Richiamando la costante giurisprudenza di legittimità, la Corte ribadisce che nel capo di imputazione non è l’indicazione delle norme violate a costituire oggetto della cognizione del giudicante, bensì la compiuta descrizione del fatto. Viene citata, tra le molte, Sez. III n. 24365 del 07.06.2023.

Nel caso concreto la Corte rileva che dalla sentenza non emerge il lamentato scarto tra contestazione e condanna. L’accertamento operato in sede di merito è che i lavoratori non indossavano il casco perché non ne erano dotati: ciò integra la fattispecie contestata, costituendo preciso dovere del datore di lavoro provvedere alla dotazione. Quanto al terzo motivo, la Corte osserva che è irrilevante, rispetto al già avvenuto perfezionamento del reato, la circostanza che i dispositivi siano stati forniti successivamente all’ispezione; l’affermazione difensiva contraria è rimasta priva di riscontro.

Il motivo sull’uso del casco è respinto: l’esecuzione di lavori edili esige la protezione del capo anche a cielo aperto, poiché il pericolo non è solo quello della caduta di oggetti dall’alto, ma concerne ogni accidente riconducibile a lavorazioni di per sé fonti di rischio, oltre ai rischi connessi alla prolungata esposizione ai raggi solari.

Quanto ai motivi sul piano operativo di sicurezza, la Corte rileva che essi muovono dall’errato presupposto secondo cui la prova documentale sarebbe l’unica ammissibile. Nel processo penale, improntato alla libertà dei mezzi di prova e al libero convincimento del giudice, la dimostrazione può essere di tipo logico-inferenziale, desunta dal fatto che, alla richiesta degli ispettori, il documento non era stato esibito. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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