Chat criptate utilizzabili se difesa non prova violazione diritti fondamentali (Cass. pen. Sez. I n. 1062 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ordine europeo di indagine, le comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa e trasmesse su richiesta del pubblico ministero italiano, sono utilizzabili nel procedimento nazionale. La loro inutilizzabilità deve essere esclusa, salvo che il giudice italiano rilevi che l’impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’attività compiuta all’estero gode di una presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali, con conseguente onere della difesa di allegare e provare i fatti dai quali inferire la violazione denunciata.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame, con ordinanza del 21 maggio 2024, confermava il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di due indagati, per detenzione e porto di armi comuni e da guerra. Le indagini, avviate dalla Procura presso il Tribunale di Genova, si fondavano sull’analisi delle chat generate da sistemi di comunicazione criptati associati a sim card estere.
Avverso l’ordinanza del riesame gli indagati proponevano ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza di norme processuali e vizi di motivazione in ordine all’acquisizione delle chat tramite ordine europeo di indagine, alla loro utilizzabilità e alla sussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta tutti i motivi. Sul primo, relativo alla mancata messa a disposizione della documentazione consegnata da Europol, i giudici di legittimità richiamano il consolidato orientamento secondo cui l’obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame, previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., riguarda solo gli atti selezionati dal pubblico ministero per sostenere la richiesta, oltre agli elementi a favore dell’indagato, senza alcun onere di trasmettere l’intero fascicolo.
Sul secondo motivo, la Corte richiama le due sentenze “gemelle” delle Sezioni Unite n. 23755 e n. 23756 del 29 febbraio 2024, i cui principi sono ritenuti estensibili ai ricorsi odierni. Da esse si ricava che le prove già in possesso dell’autorità estera possono essere richieste dal pubblico ministero italiano senza preventiva autorizzazione del giudice, che la trasmissione del contenuto di comunicazioni decrittate non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 234-bis cod. proc. pen. e che non è richiesto il vaglio del giudice italiano ai sensi dell’art. 6 Direttiva 2014/41/UE.
La Corte ribadisce il principio della presunzione relativa di conformità dell’attività svolta all’estero ai diritti fondamentali e l’onere della difesa di allegare e provare i fatti dai quali inferire la violazione. Tale presunzione trova base nel Considerando (19) della Direttiva e nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Nel caso concreto, nessun onere di allegazione è stato assolto dagli indagati per dimostrare concrete lesioni delle rispettive posizioni processuali.
Quanto al carattere preteso “preventivo-esplorativo” delle intercettazioni autorizzate in Francia, la Corte osserva che l’atto posto in essere dall’autorità giudiziaria estera è sottoposto alla disciplina processuale di quel Paese, restando inconferente il richiamo di norme processuali nazionali come gli artt. 266 e 267 cod. proc. pen. Anche l’utilizzo del captatore informatico su apparati fissi è compatibile con l’ordinamento italiano, senza necessità di preventiva autorizzazione. Infine, l’impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo di cifratura non integra violazione dei diritti fondamentali, salvo specifiche allegazioni di segno contrario.
Il terzo motivo, sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura, è dichiarato meramente assertivo e manifestamente infondato: il Tribunale del riesame si è conformato all’orientamento secondo cui il nuovo testo dell’art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 2015, non osta alla considerazione delle modalità della condotta e delle circostanze del fatto ai fini della prognosi di recidiva.
Nota della Redazione
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