Bancarotta documentale: obbligo di ricostruire le scritture del predecessore (Cass. pen. Sez. V n. 1682 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, il reato è connotato dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori impedendo la ricostruzione delle vicende gestionali, elemento che distingue la fattispecie dell’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. dalle ipotesi di bancarotta semplice prive di tale finalizzazione. Il fatto sussiste anche quando la documentazione sia ricostruibile aliunde, poiché l’offesa consiste nell’ostacolo alla ricostruzione, non nella sua impossibilità assoluta. Sull’amministratore subentrante grava un obbligo autonomo di verificare l’esatto adempimento del predecessore e di ricostruire o ripristinare le scritture mancanti o irregolari, con la conseguenza che egli non può invocare la propria estraneità alla distruzione anteriore. La misura della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per mero arbitrio o illogicità della motivazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Ancona aveva confermato la condanna di un imputato, nella qualità di liquidatore di una società dichiarata fallita, per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi in concorso con il precedente amministratore. La società era fallita dopo una fase di gestione liquidatoria durante la quale erano state cedute un immobile e altre dotazioni aziendali.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: il difetto dell’elemento soggettivo della bancarotta documentale, la natura non distrattiva delle due operazioni economiche contestate ai capi B) e C), e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva, in particolare, di essere rimasta estranea alla distruzione delle scritture contabili antecedenti alla propria gestione e che le operazioni della fase liquidatoria erano ricostruibili aliunde.

La Motivazione della Corte

La Sezione V ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo, la Corte ha ricordato che la bancarotta documentale si caratterizza per il dolo specifico, inteso come scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali. Tale profilo di frode distingue la fattispecie dell’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. dalle ipotesi di bancarotta semplice. Lo scopo fraudolento può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze che la caratterizzano.

La Corte ha poi respinto la tesi difensiva della ricostruibilità aliunde: il reato sussiste anche quando la documentazione può essere ricostruita per altra via, come affermato nel precedente Sez. 5, n. 21028 del 21.02.2020. Quanto alla posizione dell’amministratore subentrante, i giudici hanno richiamato il principio per cui, se il cessato amministratore risponde dell’effettiva tenuta della contabilità nel periodo della carica, su chi gli succede incombe l’autonomo obbligo di verificare l’esatto adempimento del predecessore e di ricostruire, ripristinare o regolarizzare le scritture mancanti o inidonee, secondo Sez. 5, n. 15988 dell’11.03.2019.

Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili. Le censure sulla presunta natura non distrattiva delle cessioni si risolvono in una rivalutazione dei dati probatori, incompatibile con i limiti del giudizio di legittimità. Nel merito, la Corte ha ribadito che la condotta di chi trasferisce un bene immobile dalla società fallita ad altra società, che si limiti ad assumere l’accollo interno non liberatorio del mutuo, assume oggettiva valenza distrattiva, perché la fallita si priva di un bene senza adeguata contropartita, continuando il debito a gravare su di essa (Sez. 5, n. 55409 del 15.09.2017). Le prospettate compensazioni, inoltre, non risultavano riscontrabili per le oggettive carenze documentali.

Sul quarto motivo, la Corte ha confermato l’insindacabilità in cassazione della graduazione della pena, esercitata secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen., salvo mero arbitrio o ragionamento illogico. Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono oggetto di un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiedono, in positivo, elementi idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. Il diniego era stato adeguatamente motivato con i precedenti penali specifici per bancarotta fraudolenta a carico dell’imputato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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