Doppia conforme e travisamento della prova: limiti del sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. II n. 1789 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una doppia conforme, anche nell’iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione delle parti: è sufficiente che, anche con valutazione globale, esponga in modo logico le ragioni del proprio convincimento e dimostri di avere presente i fatti decisivi. Il travisamento della prova, introdotto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 quale criterio di controllo della contraddittorietà estrinseca della motivazione, non consente una rivalutazione nel merito del compendio probatorio. Nei giudizi a doppia conforme esso è rilevabile in cassazione solo se il ricorrente deduca con specificità che il dato asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado, ovvero che entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento, in forma di macroscopica evidenza tale da imporre il riscontro della non corrispondenza tra motivazioni e compendio acquisito.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Modena per il reato di truffa, per avere ceduto un’autovettura al prezzo di 64.000 euro con chilometraggio effettivo molto superiore a quello indicato dal contachilometri e comunicato all’acquirente. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 14 giugno 2024, aveva confermato la condanna alla pena di dieci mesi di reclusione e mille euro di multa.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: travisamento della prova; omessa valutazione di una prova decisiva, costituita da una ripresa audio-video; violazione di norma processuale per pretesa omessa motivazione sulla quantificazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che la sentenza di appello si salda con quella di primo grado in un unico corpo argomentativo, tanto più quando i motivi di gravame non investano elementi nuovi ma si limitino a riproporre circostanze già esaminate. Sul punto richiama le Sezioni Unite n. 6682 del 1992 e le successive Sez. II n. 37295 del 2019, Sez. III n. 44418 del 2013 e Sez. III n. 13926 del 2011.
Da ciò deriva che, in caso di doppia conforme, il giudice di appello non deve compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni difensive, essendo sufficiente una valutazione globale idonea a spiegare in modo logico le ragioni del convincimento. Il ricorrente ha invece evocato il travisamento della prova come strumento di valutazione nel merito, mentre esso serve a saggiare la coerenza logica della motivazione rispetto ai fatti su cui si fonda.
La Corte fissa quindi la condizione di ammissibilità del vizio nei giudizi a doppia conforme: occorre che il ricorrente deduca con specificità che il dato travisato è stato valutato per la prima volta in appello, oppure che entrambi i giudici siano incorsi nel medesimo travisamento, di macroscopica evidenza. Richiama in proposito Sez. III n. 45537 del 2022, Sez. VI n. 21015 del 2021, Sez. IV n. 35963 del 2020, Sez. II n. 5336 del 2018 e Sez. II n. 7896 del 2016.
Nel merito, la difesa ha sostenuto l’inconsapevolezza dell’imputato sui chilometri effettivi, ma ha richiamato circostanze irrilevanti e omesso quelle decisive. La veste formale di legale rappresentante in capo ad altro soggetto è priva di rilievo, poiché lo stesso imputato ha riferito di essersi occupato personalmente ed esclusivamente dell’acquisto e della rivendita. Determinate risultano la deposizione del teste legale rappresentante dell’autofficina cedente, che ha dichiarato come l’imputato fosse stato messo al corrente dei chilometri effettivi, e la fattura del 31 marzo 2017. Il ricorrente ha così sollecitato una rivalutazione nel merito delle prove, preclusa alla Corte di legittimità, come confermato da Sez. V n. 26455 del 2022, Sez. II n. 9106 del 2021, Sez. VI n. 5465 del 2020 e Sez. III n. 18521 del 2018.
Quanto alla pena, il Tribunale l’ha determinata in misura non lontana dal minimo edittale, richiamando i parametri dell’art. 133 cod. pen. con la formula “equa e rispondente”. La Corte ribadisce che, quando la pena si attesta in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego di quei criteri con espressioni quali “pena congrua” o “pena equa”, come affermato da Sez. III n. 29968 del 2019, Sez. II n. 36103 del 2017, Sez. IV n. 46412 del 2015, Sez. IV n. 21294 del 2013 e Sez. III n. 10095 del 2013; una motivazione specifica è necessaria solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, secondo Sez. Un. n. 12778 del 2020. La Corte territoriale ha peraltro integrato la motivazione richiamando il danno arrecato e il profitto conseguito, come consentito dal principio di integrazione tra i due gradi. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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