La gravità indiziaria cautelare richiede prove solide, non congetture (Cass. pen. Sez. 3 n. 19614 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di gravi indizi di colpevolezza richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. non è omologa a quella che fonda il giudizio di colpevolezza: è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità, senza che gli indizi debbano essere valutati secondo i criteri di precisione e concordanza di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Il sindacato di legittimità sulla motivazione del tribunale del riesame è circoscritto alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e all’assenza di illogicità evidenti, senza possibilità di procedere a una nuova valutazione degli elementi indizianti. Il giudizio di gravità indiziaria non può però fondarsi su deduzioni meramente probabilistiche: il quadro indiziario deve essere sorretto da riferimenti fattuali circoscritti e da un contributo specifico dell’indagato, non desumibile da semplici commenti o dalla mera presenza in luoghi ove avvengono attività illecite. L’interpretazione del linguaggio criptico delle conversazioni intercettate è questione di fatto rimessa al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se logica.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, gravemente indiziato del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di diversi reati-fine. Il Tribunale del riesame, investito dell’istanza, riqualificava la condotta associativa da organizzatore a partecipe e confermava nel resto la misura. Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con sette motivi l’insufficienza e l’equivocità degli elementi indiziari posti a fondamento della misura per ciascun reato, nonché l’insussistenza delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama il principio secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella richiesta per il giudizio di merito, essendo sufficiente l’emersione di elementi idonei a fondare una qualificata probabilità di responsabilità. Ne consegue che non si applicano i criteri di precisione e concordanza di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., come confermato dal rinvio operato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. ai soli commi 3 e 4 dell’art. 192. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto alla verifica della congruità logica della motivazione del provvedimento impugnato, senza che la Corte possa procedere a una nuova valutazione degli elementi indiziari.

In applicazione di tali principi, la Corte ritiene infondate le doglianze relative ai reati-fine di cui ai capi 201, 204, 205 e 206. Per il capo 201, relativo alla detenzione illecita in un appartamento, i giudici di merito hanno valorizzato elementi fattuali specifici, quali la materiale disponibilità dell’immobile e l’attivazione dell’utenza elettrica, dismessa subito dopo l’arresto di un altro soggetto. Quanto all’interpretazione delle conversazioni intercettate, la Corte richiama il principio per cui la decifrazione del linguaggio criptico costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità ove logica.

Parimenti infondate sono le censure relative al capo 204, fondate sull’ammissione di un debito di 500 euro, da cui i giudici hanno logicamente desunto una pregressa cessione di stupefacenti non destinati all’uso personale. Anche per i capi 205 e 206 la Corte esclude profili di illogicità, essendo le deduzioni tratte dalle conversazioni intercettate razionali e coerenti con le acquisizioni investigative. Le censure difensive, sollecitando una lettura alternativa delle fonti di prova, risultano inammissibili in sede di legittimità.

Sono invece fondate le doglianze relative ai capi 125 e 197. Per il primo, la Corte censura l’affermazione che il pacco consegnato contenesse sicuramente sostanza stupefacente, essendo basata su deduzioni probabilistiche circa il luogo della consegna o la natura dei rapporti tra i soggetti. Per il secondo, relativo alla coltivazione, la Corte esclude che il commento dell’indagato sull’auspicio della pioggia e la mera presenza sul terreno possano comprovare un contributo specifico all’attività di coltivazione. Tali criticità si riverberano sul giudizio di gravità indiziaria relativo al capo 1, l’associazione, che era stato desunto anche dalla ritenuta commissione di tali reati-fine.

La Corte dispone quindi l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 1, 125 e 197, con rinvio al Tribunale del riesame per nuovo giudizio. L’accoglimento parziale delle censure sulla gravità indiziaria assorbe la valutazione del motivo relativo alle esigenze cautelari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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