Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 1879 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censura l’affermazione di responsabilità prospettando una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito, sollecita una non consentita rilettura del compendio probatorio ed è pertanto inammissibile. Il controllo di legittimità non può sostituire la valutazione globale delle prove acquisite nel giudizio, quando il giudice di merito abbia motivato in modo logico e coerente. Parimenti inammissibile è il motivo che deduce l’esimente di cui all’art. 393-bis cod. pen. in modo generico, senza confrontarsi con la motivazione che ha escluso l’arbitrarietà della condotta e l’illegittimità dell’atto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 12.12.2023, aveva condannato il ricorrente per il reato di cui agli artt. 338 e 339, comma 2, cod. pen., dichiarando nel contempo la prescrizione per i reati di resistenza e lesioni. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la contestazione dell’affermazione di responsabilità, la mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 393-bis cod. pen. e l’omesso esame di rilievi difensivi in ordine alla possibilità di limitare l’accesso all’adunanza. La difesa ha inoltre depositato memoria in data 18 novembre 2024, ribadendo le censure.
La questione arriva davanti al giudice di legittimità perché il ricorrente chiede una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti operata nei gradi di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in primo luogo il motivo con cui si censura l’affermazione di responsabilità. Le doglianze, ribadite nella memoria, risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori: il ricorrente prospetta una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa senza misurarsi realmente con le prove e con gli apprezzamenti di merito.
La Corte d’appello aveva ricostruito i fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio, con un puntuale e logico apparato argomentativo. Tale motivazione non appare censurabile in sede di controllo di legittimità: il giudice di merito ha già scrutinato ampiamente i profili sollevati dalla difesa, come emerge dal richiamo alle pagine 6-7 della sentenza impugnata.
Il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 393-bis cod. pen., è prospettato in modo assai generico, senza reale confronto con la sentenza. Questa ha argomentato in modo logico e coerente circa l’insussistenza della tesi difensiva, ritenendo di non ravvisare alcuna arbitrarietà nella condotta tenuta dal Presidente del Consiglio comunale ed escludendo pertanto a monte l’illegittimità dell’atto.
Il terzo motivo, con cui si lamenta il mancato esame di rilievi difensivi in ordine alla possibilità di limitare l’accesso all’adunanza, oltre che generico, non si confronta con la motivazione del provvedimento, che dà conto del corretto esercizio da parte del Presidente delle sue prerogative, come indicato a pagina 10.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 338 c.p. – Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti
- Art. 339 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 393-bis c.p. – Causa di non punibilità