Intercettazioni utilizzabili se la riqualificazione del reato è fisiologica (Cass. pen. Sez. III n. 7370 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di intercettazioni, la legittimità della captazione va verificata al momento in cui è autorizzata: la successiva riqualificazione giuridica del fatto in un reato non captabile non ne determina l’inutilizzabilità, salvo che i presupposti mancassero già al momento del provvedimento autorizzativo. Ai fini dell’art. 267 cod. proc. pen. rilevano i gravi indizi di reato, nozione diversa da quella cautelare di gravi indizi di colpevolezza. La fonte anonima, ove affiancata da altri elementi, non è unico fondamento degli indizi. La mancanza di motivazione del decreto, e non la sua inadeguatezza, produce inutilizzabilità. È configurabile il reato di cui all’art. 338 cod. pen. anche quando la minaccia è rivolta a un singolo componente del corpo politico.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 05.09.2024, accoglieva parzialmente la richiesta di riesame del ricorrente avverso l’ordinanza con cui il Gip aveva applicato la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 424 e 338 cod. pen., all’art. 81 cod. pen. e art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e all’art. 629 cod. pen. Il Tribunale annullava l’ordinanza limitatamente ai capi 11) e 18), per l’inutilizzabilità delle intercettazioni che si assumevano captate in finestre temporali non coperte da decreti, confermando nel resto.

Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con otto motivi, deducendo in particolare l’inutilizzabilità delle intercettazioni per erroneo inquadramento del fatto e per il ricorso a fonte anonima, oltre a vizi sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa sistematica: i gravi indizi di reato ex art. 267 cod. proc. pen. non coincidono con i gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., perché non richiedono una prova, neppure indiziaria, di responsabilità di un soggetto determinato, ma solo un vaglio di serietà delle esigenze investigative.

Ne deriva una drastica riduzione del sindacato sulla motivazione del decreto: rileva la mancanza di motivazione, non la sua inadeguatezza. Solo la motivazione apparente o meramente ripetitiva della formula normativa integra il vizio che travolge l’attività captativa; la motivazione insufficiente resta estranea al controllo di legittimità.

Quanto alla fonte anonima, la Corte richiama il principio per cui le informazioni confidenziali rendono inutilizzabili le intercettazioni solo se rappresentano l’unico elemento valutato ai fini degli indizi di reità. Nel caso concreto, la fonte era affiancata da altri elementi: le dichiarazioni del sindaco, l’incendio di altra autovettura, le acquisizioni documentali sull’ampliamento cimiteriale e il furto di legname.

Sul nodo centrale, la Corte afferma che le intercettazioni restano pienamente utilizzabili anche quando al fatto venga poi attribuita una qualificazione diversa, in un reato per cui non sarebbe stato possibile autorizzarle. La verifica va condotta ex ante, con valutazione ancorata alla situazione esistente al momento dell’autorizzazione, e non ex post sulle risultanze del prosieguo. La Corte esclude che la deduzione sull’uso del linguaggio del corpo dell’indagato trovi riscontro nell’ordinanza, che si fonda su dati oggettivi.

Sulla posizione dell’art. 338 cod. pen., la Corte ribadisce che il reato è configurabile anche quando violenza o minaccia sono rivolte a un singolo componente del corpo politico, purché sussista la coscienza e volontà di minacciare, attraverso il singolo, l’intero organo collegiale. La qualità di membro del consiglio comunale del sindaco rende plausibile la finalità di intimidire il corpo politico nella vicenda cimiteriale. Quanto alle esigenze cautelari, l’attualità del pericolo non va confusa con l’attualità delle condotte e può desumersi dalle modalità del fatto: la Corte richiama Sez. II n. 38299 del 2023 e la giurisprudenza prevalente. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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