Art. 393-bis.

Art. 393-bis.

(Causa di non punibilita').

Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339,((339-bis,)) 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

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