Rito abbreviato contabile estinto per pagamento con condanna alle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 139 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 cod. giust. cont., il convenuto che abbia tempestivamente versato, in unica soluzione e nel termine perentorio fissato dal collegio, la somma determinata con il decreto di ammissione consegue la definizione del giudizio ai sensi del comma 8 della norma. Il collegio, accertato il regolare adempimento, deve provvedere anche sulle spese di giudizio: la norma non consente di lasciarle a carico delle parti che le hanno sostenute, né di dichiarare la non pronuncia, come invece è previsto in caso di estinzione ex art. 111 cod. giust. cont. o di rinuncia agli atti ex art. 110 cod. giust. cont. In difetto dei presupposti di compensazione di cui all’art. 31, comma 3, cod. giust. cont., si applica il principio della soccombenza virtuale, con condanna del convenuto quando dagli elementi probatori risulti con sufficiente evidenza la responsabilità per l’illecito ascritto.

Il Fatto

La Procura regionale ha evocato in giudizio un dirigente medico per sentirlo condannare al risarcimento del danno indiretto quantificato in € 31.114,71 in favore di una azienda socio-sanitaria territoriale. Il pregiudizio erariale derivava dal pagamento, da parte della struttura, di una somma liquidata in favore di una paziente con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio a seguito di un’omissione diagnostica.

Il convenuto si è costituito chiedendo di essere ammesso al rito abbreviato con il pagamento di € 10.000,00, pari a circa il 32% della pretesa, ottenendo il parere favorevole della Procura. Con decreto n. 7 del 14.5.2025 la Sezione ha ammesso il rito abbreviato, determinando la somma dovuta e fissando il termine perentorio di trenta giorni per il versamento in unica soluzione. Il convenuto ha depositato la documentazione attestante l’avvenuto pagamento e il successivo incasso da parte dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce la funzione del rito abbreviato introdotto dall’art. 130 cod. giust. cont.: assicurare una deflazione della giurisdizione di responsabilità e garantire all’erario l’incameramento certo ed immediato delle somme risarcitorie. La norma consente al convenuto in primo grado, acquisito il parere concorde del pubblico ministero, di presentare nella comparsa di risposta la richiesta di definizione alternativa mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.

Il collegio, con decreto in camera di consiglio, delibera sulla richiesta motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno. In caso di accoglimento, determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento, fissando l’udienza nella quale accerta l’avvenuto tempestivo e regolare pagamento in unica soluzione. Il giudizio è quindi definito con sentenza, provvedendo sulle spese; la sentenza non è impugnabile.

Nella specie il pubblico ministero nulla ha eccepito sull’adempimento degli obblighi di legge e di quelli contenuti nel decreto n. 7/2025. Il convenuto ha provato l’avvenuto pagamento, in unica soluzione e nel termine, tramite la produzione della nota di eseguito pagamento della compagnia assicuratrice e della documentazione contabile attestante l’incasso da parte dell’amministrazione. Il collegio, preso atto del pagamento, definisce dunque il giudizio ai sensi del comma 8.

Sulla regolamentazione delle spese la Sezione è netta: l’art. 130, comma 8, cod. giust. cont. non consente, diversamente da quanto previsto per i casi di estinzione dall’art. 111 cod. giust. cont., che le spese restino a carico delle parti che le hanno sostenute, né è possibile dichiarare la non pronuncia, come prevede l’art. 110 in caso di rinuncia agli atti. Non sussistono nella specie i presupposti della compensazione ex art. 31, comma 3, cod. giust. cont.

Il collegio aderisce all’orientamento, già fatto proprio dalla Sezione, del ricorso al principio della soccombenza virtuale (richiamata la Sezione terza centrale d’appello n. 104/2018). In ossequio a tale principio le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono poste a carico del convenuto, poiché dagli elementi probatori in atti risulta con sufficiente evidenza la responsabilità per l’illecito ascritto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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