Carenze motivazionali sulla scelta societaria per la comunità energetica rinnovabile (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 120 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 175/2016 impone all’amministrazione che costituisce una società o acquista una partecipazione un onere di motivazione analitica che non si esaurisce nel richiamo alle finalità meritorie perseguite. La Corte dei conti, nel rendere il parere di cui all’art. 5, comma 3, del TUSP, verifica la completezza e l’adeguatezza dell’istruttoria, valutando che la scelta del modulo societario sia sorretta dalla dimostrazione della sua infungibilità rispetto ad altre forme organizzative. Nel caso delle comunità energetiche rinnovabili, la legislazione unionale e nazionale non impone la forma societaria né esonera l’ente dall’onere motivazionale rafforzato: la costituzione di un nuovo veicolo a partecipazione pubblica richiede un business plan o analoga analisi di fattibilità, la valutazione della sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva e l’attivazione di forme di consultazione pubblica dello schema deliberativo.
Il Fatto
Il Comune, con deliberazione consiliare, ha approvato lo statuto di una comunità energetica rinnovabile in forma di società cooperativa a mutualità prevalente e ha deliberato di acquisire dieci azioni in qualità di socio finanziatore per un importo di 5.000,00 euro. L’atto, adottato dal Consiglio comunale, è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo per le Marche ai sensi dell’art. 5, comma 3, del TUSP, unitamente allo schema di statuto.
La deliberazione richiama i pareri di regolarità tecnica e contabile senza allegarli e non chiarisce se l’organo di revisione economico-finanziaria abbia espresso il proprio parere. La Sezione è quindi chiamata a pronunciarsi sulla conformità dell’atto alle norme del d.lgs. n. 175/2016, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo. Il vincolo di scopo e il vincolo di attività di cui all’art. 4 TUSP impongono che l’acquisizione della partecipazione sia strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali. L’acquisto di una quota in società cooperativa rientra tra i tipi societari ammessi dall’art. 3 TUSP e l’adozione da parte del Consiglio comunale rispetta l’art. 7, comma 1, lettera c), TUSP. Su questo piano l’operazione non presenta profili di illegittimità.
Le criticità emergono sul terreno motivazionale. L’atto si appoggia su considerazioni generali, senza dati contabili, senza un piano dei costi e senza business plan o analoga analisi di fattibilità. Il richiamo al supporto tecnico esterno acquisito con determinazione dirigenziale del 2022 non specifica gli approfondimenti svolti, i documenti consultati e gli esiti dell’analisi: il Comune si limita a dichiarare di condividerne le conclusioni. La Sezione ribadisce che le valutazioni del soggetto esterno non sollevano l’amministrazione dal proprio obbligo istituzionale di vagliare congruità e convenienza dell’operazione.
Il Collegio esclude poi che le finalità meritorie delle comunità energetiche siano di per sé sufficienti a giustificare il ricorso a un nuovo strumento societario. Nessuna disposizione europea o nazionale impone la forma societaria, né esonera dall’onere motivazionale rafforzato di cui all’art. 5 TUSP. L’atto avrebbe dovuto dimostrare l’infungibilità del modulo prescelto e operare un argomentato raffronto con soluzioni alternative.
Quanto all’art. 5, comma 2, TUSP, la deliberazione non reca alcun elemento sulla compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e non chiarisce se lo schema di atto sia stato sottoposto a forme di consultazione pubblica. Sul punto la Sezione qualifica la carenza come rilevante criticità, richiamando la funzione di acquisizione di elementi valutativi prima dell’approvazione finale.
Infine, la sostenibilità finanziaria non è dimostrata né sul piano oggettivo — mancando la prova della capacità della cooperativa di raggiungere l’equilibrio economico-finanziario in via autonoma — né sul piano soggettivo, con riferimento ai costi di creazione e mantenimento del veicolo societario, agli oneri organizzativi del controllo e agli eventuali accantonamenti ai sensi dell’art. 21 TUSP per le perdite. La Sezione rende pertanto parere di non piena conformità dell’atto e dell’operazione alle norme del d.lgs. n. 175/2016.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.