Discarico del conto del cassiere sanitario senza revisione analitica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 38 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto si conclude con il discarico dell’agente contabile quando il conto, per forma e contenuto, sia idoneo a rappresentare i risultati della gestione contabile ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c.. La verifica della rispondenza del conto alle indicazioni della Corte non costituisce un adempimento necessario e indefettibile: essa può essere omessa quando il decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, c.g.c. non la imponga più e quando l’ottimale impiego delle risorse istruttorie sia destinato ad altre figure di agenti contabili. In tal caso, la già accertata rispondenza di conti omologhi consente di ritenere sussistenti i presupposti del discarico anche in difetto di specifica revisione del singolo conto.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale reso dal cassiere dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – Comprensorio Sanitario di Bolzano per l’esercizio finanziario 2013. Il conto è iscritto al n. 2126/CG del registro di segreteria.

Il magistrato designato all’esame ha rimesso gli atti al Collegio con apposita relazione, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., proponendo il discarico. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni orali, ha formulato conclusioni conformi. La questione attiene dunque alla possibilità di pronunciare il discarico senza svolgere la specifica revisione del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio secondo cui il conto deve essere idoneo, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile, come prescrive l’art. 140, comma 2, c.g.c.. Su questa base, la Corte aveva in precedenza formulato, con pregresse sentenze-ordinanze, una serie di indicazioni indirizzate ai cassieri e agli economi dei diversi Comprensori sanitari.

Il giudice designato ha rilevato che, con riguardo ai conti depositati in esito a quelle pronunce, l’attività di revisione ha costantemente riscontrato la rispondenza alle indicazioni impartite, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico.

La verifica di tale rispondenza, tuttavia, non risulta più indicata nel decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, c.g.c. per l’anno 2025. Il Collegio ne trae la conseguenza che l’ottimale utilizzo delle esigue risorse disponibili mal si concili con la prosecuzione di un’analitica verifica del singolo conto, dovendo l’attività istruttoria essere destinata ad altre figure di agenti contabili.

Su queste premesse, il Collegio ha ritenuto di poter fare applicazione del criterio già seguito per i conti omologhi: non si rinvengono plausibili ragioni per non reputare che la medesima rispondenza alle indicazioni connoti anche il conto in esame. Ne deriva che non appare necessario sottoporlo a specifica revisione ai fini del discarico.

Il Collegio ha quindi condiviso la prospettazione del giudice designato e relatore, dichiarando che non sussistono condizioni ostative a pronunciare il discarico del conto. Non è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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