Ammissibile ricorso per causa di servizio ai fini della pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 203 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., il ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, ritualmente prospettato quale bene della vita ambito, senza aver presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. La carenza di tale domanda non integra pertanto carenza di interesse ad agire. Sussiste invece la giurisdizione della Corte dei conti quando il petitum sia volto esclusivamente al riconoscimento della causa di servizio ai fini del futuro trattamento privilegiato, restando estranei al giudizio i profili del rapporto di lavoro devoluti al giudice amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente, assistente capo coordinatore della Polizia Penitenziaria, ha prestato servizio in compiti di custodia, traduzioni e piantonamenti, anche di detenuti sottoposti al regime dell’art. 41-bis ord. pen., di collaboratori di giustizia e di soggetti ad altissimo indice di pericolosità. Nel tempo ha presentato più istanze per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di varie patologie, riscontrate dalla C.M.O. e ascritte alla tabella B, ma tutte respinte dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, conformemente ai pareri negativi del Comitato di Verifica.

Dopo l’accesso agli atti e un’ulteriore istanza senza esito, ha adito la Corte dei conti per il riconoscimento della causa di servizio quale presupposto del futuro trattamento di pensione privilegiata. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità per assenza di previa domanda amministrativa e per carenza di interesse, oltre al difetto di legittimazione passiva; il Ministero della Giustizia ha eccepito il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha disatteso le eccezioni preliminari. Quanto all’istanza amministrativa, essa risulta essere stata effettivamente presentata. Quanto alla prospettata carenza di interesse, la Corte richiama la recente pronuncia delle Sezioni riunite n. 12/2023/QM/PRES del 17 agosto 2023, che ha affermato il principio dell’ammissibilità del ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di dipendenza da causa di servizio, domandi l’accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento di privilegio, pur non avendo presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata.

Anche il difetto di giurisdizione è stato respinto, perché il petitum è volto esclusivamente al riconoscimento della causa di servizio ai fini del futuro trattamento privilegiato, con esclusione dei benefici correlati al rapporto di lavoro.

Nel merito, la Corte si è basata sulla consulenza tecnica d’ufficio disposta con ordinanza n. 14 del 17 febbraio 2025 e affidata al Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa. Il consulente, dopo aver rideterminato la diagnosi, ha concluso che il servizio prestato in Polizia Penitenziaria ha rivestito un ruolo concausale efficiente e determinante nell’insorgenza dell’infermità, ritenuta dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla ottava categoria della tabella A.

Le argomentazioni del consulente, non contestate dalle parti resistenti neanche nel corso dell’espletamento dell’incarico e formulate nel rispetto del contraddittorio, sono state ritenute esaustive, senza motivi per discostarsene. Il ricorso è stato quindi accolto, con riconoscimento della causa di servizio e del conseguente diritto al futuro trattamento di privilegio. Le spese sono state compensate in ragione dell’orientamento giurisprudenziale intervenuto solo successivamente alla presentazione dell’istanza amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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