Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 2646 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia condannato l’Amministrazione al pagamento di somme di denaro, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e ordina l’esecuzione, assegnando all’Ente un termine per adempiere. L’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. fonda la competenza del giudice amministrativo sull’azione di ottemperanza al titolo esecutivo di altra giurisdizione. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito, ma funzione di soddisfacimento, sì che i conteggi prodotti dal creditore non vincolano l’Amministrazione circa capitale residuo, interessi e accessori. Decorso inutilmente il termine assegnato, è nominato il commissario ad acta su istanza del creditore.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza passata in giudicato e notificata, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, la somma di euro 500,00 annui.
Non essendo stata soddisfatta la pretesa, la parte creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare all’Amministrazione il pagamento della somma complessiva, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e la condanna alle spese. L’Ente si è costituito in giudizio senza adeguatamente contrastare la pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. La resistenza dell’Amministrazione non è idonea a contestare l’inadempimento.
Il giudice amministrativo ribadisce che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificare l’esatta misura di capitale residuo e interessi, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
È decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso va dunque accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel giudicato, degli accessori di legge, degli oneri di registrazione e delle spese, nonché degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, con esclusione della somma richiesta ai sensi dell’art. 114, lett. e), c.p.a.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni su istanza diretta del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza diritto ad alcun compenso. L’Amministrazione è infine condannata alla rifusione delle spese, distratte a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.