Silenzio della Prefettura sul rinnovo della licenza investigativa ex art. 134 TULPS (TAR Lombardia n. 2644 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti avviati ad istanza di parte l’amministrazione ha l’obbligo di concluderli con un provvedimento espresso e motivato, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990. Tale obbligo sussiste anche quando la pretesa del privato non trovi un’espressa previsione che gli riconosca la facoltà di istanza, poiché il silenzio-inadempimento è riconducibile a una situazione soggettiva protetta e al principio di doverosità dell’azione amministrativa, integrato dalle regole di ragionevolezza e buona fede. Accertato l’obbligo di provvedere e la scadenza del termine di conclusione del procedimento, il ritardo nell’adozione del provvedimento è ingiustificato e il ricorso avverso il silenzio è fondato. Il diritto all’indennizzo da mero ritardo ex art. 2-bis della legge n. 241 del 1990 presuppone invece che l’istante, entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine, abbia attivato il potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato istanza di rinnovo della licenza investigativa ex art. 134 TULPS, già posseduta. L’istanza risulta formulata in data 19 gennaio 2024; a essa ha fatto seguito una diffida del 20 dicembre 2024. Non essendo intervenuto alcun provvedimento, il ricorrente ha notificato ricorso il 26 febbraio 2025, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Varese, la condanna a provvedere entro un termine e, in via sostitutiva, la nomina di un Commissario ad acta.

Ha inoltre domandato la condanna dell’amministrazione al pagamento di un indennizzo per il ritardo quantificato in duemila euro, oltre oneri legali e contributo unificato. L’amministrazione si è costituita sostenendo di attendere documentazione integrativa e deducendo l’infondatezza del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto il profilo dell’ammissibilità. La verifica della data di ricezione dell’istanza e il suo raffronto con la data di proposizione del ricorso hanno condotto a ritenere rispettato il termine annuale di cui all’art. 31 cod. proc. amm. Il ricorso è stato pertanto dichiarato ammissibile.

Nel merito, il Tribunale ha richiamato il proprio orientamento, TAR Lombardia n. 881 del 2023, secondo cui l’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso sussiste senza dubbio nei procedimenti aperti ad iniziativa di parte, in forza dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990. Sono stati inoltre richiamati TAR Campania n. 4225 del 2019, TAR Puglia n. 328 del 2017, Cons. Stato n. 2318/2007 e TAR Lazio n. 788 del 2013, per affermare che il dovere di provvedere non richiede necessariamente un’espressa attribuzione della facoltà di istanza e risponde al principio generale di doverosità dell’azione amministrativa, integrato dalle regole di ragionevolezza e buona fede.

Nel caso concreto, a fronte dell’istanza del gennaio 2024, l’amministrazione aveva comunicato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 il 2 luglio 2024, vincolandosi così alla sua conclusione mediante provvedimento espresso e motivato. Il procedimento azionato in forza dell’art. 134 del TULPS ha durata di 180 giorni, in virtù del combinato disposto dei d.m. n. 702/1996 e n. 142/2000. Tale termine è risultato superato senza che fosse adottato il provvedimento conclusivo, neppure dopo le interlocuzioni e il rinvio della camera di consiglio.

Accertato l’obbligo di provvedere e la scadenza del termine, il Collegio ha ritenuto ingiustificato il ritardo e ha ordinato all’amministrazione di provvedere entro trenta giorni. Ha invece escluso i presupposti per l’indennizzo da mero ritardo ex art. 2-bis della legge n. 241 del 1990, richiamando Cons. Stato n. 526/2025 e altri precedenti conformi: l’istante deve attivare, entro venti giorni dalla scadenza, il potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis. Il ricorrente non ha allegato né comprovato di aver sollecitato il potere sostitutivo dell’Ispettorato Generale di Amministrazione (IGA) di cui al d.m. 31 luglio 2012, sicché la domanda è stata dichiarata infondata. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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