Divieto di detenzione armi: obbligo di motivare sulle risultanze istruttorie favorevoli (TAR Campania n. 354 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere del Prefetto di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 r.d. n. 773 del 1931 ha natura discrezionale e preventiva, mirando a evitare anche il solo rischio di abuso delle armi. Esso tuttavia non è arbitrario: il giudizio di inaffidabilità deve fondarsi sul prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti e tradursi in una motivazione congrua, che consenta al giudice di verificarne la non irrazionalità. Il Prefetto può discostarsi dalla valutazione espressa dall’autorità di polizia, ma è tenuto a dare conto dei risultati complessivi dell’istruttoria e delle ragioni per cui le risultanze favorevoli all’interessato siano state disattese. In difetto, il provvedimento è viziato da difetto di motivazione ed è annullato, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il decreto con cui il Prefetto di Napoli, nell’esercizio del potere previsto dall’art. 39 r.d. n. 773 del 1931, gli ha vietato la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e ha revocato i titoli di polizia in materia di armi. Il provvedimento muove da presunti dissidi familiari di natura patrimoniale: il ricorrente risultava indagato per i reati di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen. ed era stato destinatario, insieme al padre, di una denuncia per occupazione di aree e lesioni personali. Su questa base il Prefetto ha ritenuto che egli non offrisse più garanzia di non abusare delle armi.

Il ricorrente deduce difetto ed erroneità di presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione degli artt. 11, 39 e 43 r.d. n. 773 del 1931. L’amministrazione resiste. L’istanza cautelare è respinta con ordinanza n. 312 dell’11 febbraio 2025. La questione giunge così alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il perimetro del potere prefettizio. Il provvedimento di divieto di detenzione armi ha carattere preventivo e cautelare e mira a evitare anche il solo rischio di abuso delle armi. Un contesto di forte conflittualità in ambito familiare, secondo costante giurisprudenza, costituisce presupposto sufficiente per l’adozione della misura, anche quando gli episodi in cui tale conflittualità si è estrinsecata non integrino reato o il procedimento penale che ne è derivato sia stato archiviato.

Su questo punto il TAR richiama Consiglio di Stato, sez. III, n. 3213 del 2025 e TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 499 del 2024. Ne consegue che il presupposto dell’atto impugnato non è il procedimento penale in sé, ma i fatti storici che lo hanno occasionato: fatti che, nella specie, dimostrano l’esistenza di gravi contrasti e tensioni nell’ambito del nucleo familiare, come conferma la dinamica dell’episodio del 16 febbraio 2024, culminato in uno scontro fisico.

Il fulcro del ragionamento è però altrove. Il giudizio di inaffidabilità, pur discrezionale, non può essere arbitrario: deve fondarsi sul prudente apprezzamento di tutte le circostanze rilevanti e su una motivazione che ne renda verificabile la non irrazionalità. Nella fattispecie l’istruttoria si chiude con una nota del 26 ottobre 2024, con cui il commissariato di polizia esprime un giudizio esplicitamente favorevole sulla personalità del ricorrente, escludendo che questi sia soggetto rissoso o incline a condotte violente.

Di tale giudizio il provvedimento non tiene conto. La nota, pur precedendo di circa tre settimane l’adozione dell’atto, non è citata nel preambolo. Il Prefetto ben poteva discostarsene, ma avrebbe dovuto chiarire le ragioni concrete del dissenso. Il decreto è quindi viziato da difetto di motivazione, per non aver dato conto dei risultati complessivi dell’istruttoria e delle ragioni per cui le risultanze favorevoli al ricorrente siano state disattese. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’autorità. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro duemila, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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