Controllo preventivo, visto al contratto dopo le integrazioni documentali (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 142 del 01.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo preventivo di legittimità sugli atti delle amministrazioni statali, le criticità segnalate in sede istruttoria possono ritenersi superate quando l’amministrazione, nel contraddittorio attivato dal rilievo, produca la documentazione e le deduzioni idonee a escludere il vizio. La contestazione di reati astrattamente rilevanti ex art. 94, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 36/2023 impone alla stazione appaltante una motivazione esplicita sulle ragioni dell’irrilevanza ai fini dell’affidabilità dell’operatore economico. L’irregolarità fiscale dell’impresa ausiliaria, sopravvenuta dopo la stipula e medio tempore sanata, non lede l’interesse protetto dall’art. 104, comma 6, d.lgs. n. 36/2023. La garanzia definitiva deve coprire l’intera durata del contratto e non può essere limitata a una sola annualità.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha esaminato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. g), legge n. 20/1994, il decreto con cui il Prefetto di Teramo ha approvato un contratto per l’attuazione dell’art. 214-bis del codice della strada. L’atto rientrava tra quelli soggetti a controllo preventivo di legittimità.
La Sezione ha formulato un rilievo in data 23 luglio 2025 su tre profili: le cause di esclusione dell’operatore economico e le verifiche sull’impresa ausiliaria, la garanzia definitiva e la sua limitazione temporale. L’amministrazione ha risposto con deduzioni e documentazione, ma il magistrato istruttore ha ritenuto non superate alcune criticità, chiedendo l’adunanza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la documentazione prodotta dopo l’ordinanza di convocazione e ha ritenuto superati i dubbi residui. Sul primo profilo, la Sezione rileva che la sentenza di patteggiamento per riciclaggio, estinta ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., non costituisce causa di esclusione automatica ex art. 94 d.lgs. n. 36/2023, ma impone una valutazione esplicita dell’illecito professionale ex art. 98, comma 3, lett. g).
La Sezione prende atto della motivazione fornita dall’amministrazione, fondata sul tempo trascorso dalla definitività della pronuncia. Sottolinea però che un certificato del casellario, pur disponibile, non era stato trasmesso con il decreto sottoposto a controllo, ma solo su richiesta istruttoria: l’amministrazione è tenuta a fornire tutta la documentazione rilevante, anche a tutela della speditezza del controllo.
Sull’impresa ausiliaria, la Prefettura ha prodotto l’esito del controllo dell’Agenzia delle entrate attestante la regolarità fiscale, dichiarando che l’irregolarità era intervenuta dopo la stipula. L’art. 104, comma 6, d.lgs. n. 36/2023 consente la sostituzione dei soggetti privi dei requisiti; poiché l’irregolarità risulta sanata e non è rinvenibile una lesione all’interesse protetto, la criticità è superata.
Sulla garanzia definitiva ex art. 117 d.lgs. n. 36/2023, la polizza originaria limitava l’operatività a un solo anno, a fronte di un contratto quinquennale. La Prefettura ha prodotto una nuova polizza, priva della limitazione temporale, con decorrenza dalla stipula e cessazione alla regolare esecuzione. La Sezione invita l’amministrazione a verificarne la concreta operatività per tutta la durata del rapporto.
Da ultimo, il Collegio condivide le osservazioni della Ragioneria territoriale e invita la Prefettura a operare, anche per il futuro, un’attenta verifica dei requisiti degli operatori economici e degli altri soggetti coinvolti. In esito, ammette al visto e alla registrazione il decreto di approvazione del contratto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 445 c.p.p. – Effetti dell'applicazione della pena su richiesta
- Art. 214-bis C.d.S. – Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca