Clausole di esclusione e requisiti tecnici interpretati secondo il principio del risultato (TAR Toscana n. 1398 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le clausole della lex specialis che prevedono cause di esclusione e requisiti minimi di ammissione devono essere interpretate in senso rigoroso e restrittivo, senza che la stazione appaltante possa introdurre per via ermeneutica requisiti tecnico-funzionali non previsti. Il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 e il favor partecipationis impongono un approccio sostanzialistico, volto a verificare l’idoneità effettiva dell’offerta a soddisfare l’interesse pubblico. La valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti, e non richiede motivazione analitica quando la stazione appaltante non attivi la verifica facoltativa in assenza di elementi specifici di sospetto. Parimenti, il sindacato sui punteggi tecnici resta limitato alla verifica dell’irragionevolezza manifesta, senza sostituzione delle scelte della commissione.

Il Fatto

La Prefettura di Pisa e l’Agenzia del Demanio hanno indetto una gara per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli sequestrati, fermi o confiscati ai sensi dell’art. 214-bis del codice della strada, per l’ambito provinciale di Pisa, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Hanno partecipato due concorrenti: un raggruppamento e un’impresa individuale, risultata aggiudicataria con il massimo punteggio economico e un punteggio tecnico inferiore a quello del raggruppamento.

Il raggruppamento ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti presupposti, deducendo sei motivi: inidoneità dell’area di custodia per il divieto di transito ai mezzi pesanti, insufficienza dei mezzi di recupero, dichiarazioni fuorvianti sulle unità operative, incongruità del punteggio tecnico, mancata verifica di anomalia e irricevibilità di alcuni allegati sottoscritti dopo il termine. Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare e, all’udienza pubblica, ha trattenuto la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, il Collegio esclude che il divieto comunale di transito per i veicoli oltre 3,5 tonnellate renda inammissibile l’offerta. Il disciplinare richiede la presenza di vie di accesso ed esodo, ma non fissa su di esse requisiti minimi strutturali o funzionali: ammettere la tesi del ricorrente significherebbe creare surrettiziamente un requisito non previsto dalla legge di gara, attività vietata alla stazione appaltante. La deroga ottenibile mediante autorizzazioni comunali o scorta della Polizia rende comunque eseguibile la prestazione.

Il Tribunale richiama il principio del risultato e il favor partecipationis, richiamando Cons. Stato n. 7571 del 2024, Cons. Stato n. 604 del 2018 e Ad. Plen. n. 4 del 2018: le clausole escludenti vanno lette in senso restrittivo e solo l’inadempimento sostanziale giustifica l’esclusione.

Il secondo motivo, relativo alla portata del mezzo di recupero, cade per la stessa ragione ermeneutica: il disciplinare esige almeno un mezzo idoneo oltre la soglia di 1,5 tonnellate, senza pretesa di copertura di tutte le classi di peso. Quanto alle unità operative dichiarate, il Collegio rileva che la commissione ha valutato la sola sede principale, oggetto di sopralluogo, e che i verbali non menzionano le sedi aggiuntive: manca la prova che l’indicazione abbia inciso sul punteggio. Richiamando Cons. Stato n. 7096 del 2024, il giudice chiarisce che solo l’informazione falsa e idonea ad alterare il punteggio rileva, evenienza esclusa nel caso concreto.

Sul quarto motivo, relativo alla congruità del punteggio tecnico, il Collegio ribadisce la discrezionalità della commissione e il limite del sindacato alla manifesta irragionevolezza, citando Cons. Stato n. 4714 del 2025: il capitolato non impone mezzi dedicati alle emergenze, né l’immediatezza del trasporto.

Il quinto motivo investe la mancata verifica di anomalia. Il disciplinare prevede la soglia automatica solo con almeno tre offerte ammesse, in linea con l’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, che rimette alla lex specialis l’individuazione degli elementi specifici. Il ribasso del 30% coincide con il massimo ammesso e non integra di per sé anomalia. Il potere resta discrezionale, insindacabile salvo macroscopica irragionevolezza, come ribadito da Cons. Stato n. 8592 del 2023.

Infine, gli allegati sottoscritti dopo il termine attengono a dati della domanda di partecipazione, integrabili ai sensi dell’art. 101 del codice dei contratti pubblici: nessuna irricevibilità dell’offerta. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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