Diniego di autorizzazione pubblicitaria e distanze minime da impianti preesistenti (TAR Lombardia n. 2578 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità del diniego di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari deve essere valutata alla stregua del principio tempus regit actum, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione del provvedimento. Ne deriva che il diniego fondato sul mancato rispetto delle distanze minime prescritte dall’art. 51 del D.P.R. n. 495/1992 e dalla disciplina del piano generale degli impianti pubblicitari è legittimo quando la preesistenza di impianti già autorizzati risulti comprovata dalle risultanze istruttorie. Il carattere preclusivo della preesistenza non è escluso dalla dedotta scadenza delle autorizzazioni degli impianti preesistenti quando la loro validità sia stata prorogata ex lege dalla legislazione emergenziale, né dalla dedotta incompetenza dell’ente che le ha rilasciate quando questa risulti smentita dai documenti.
Il Fatto
La società ricorrente impugna sette provvedimenti di diniego adottati dal Comune nel febbraio 2022, relativi ad altrettante domande di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari bifacciali lungo la via Achille Grandi. Tutti i dinieghi si fondano sulla medesima motivazione: il mancato rispetto delle distanze minime prescritte dall’art. 51 del D.P.R. n. 495/1992 e dall’art. 17 del Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera consiliare del 2019, tra il mezzo pubblicitario oggetto dell’istanza e i cartelli già esistenti e autorizzati in favore di altri operatori.
La ricorrente contesta il difetto di motivazione, sostenendo che gli impianti preesistenti non sarebbero legittimamente assentiti e che la loro presenza non poteva quindi precludere l’accoglimento delle istanze. In particolare deduce la scadenza delle autorizzazioni degli impianti preesistenti e l’incompetenza della Città Metropolitana di Milano, che le avrebbe rilasciate dopo il passaggio al Comune dei tratti di strada interessati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal principio tempus regit actum: la legittimità dei dinieghi va vagliata avendo riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione. Su questa base le censure della ricorrente vengono ritenute infondate.
Quanto alle prime tre pratiche, la ricorrente lamenta l’avvenuta scadenza al 31 dicembre 2021 delle autorizzazioni rilasciate alla società titolare degli impianti preesistenti, ma omette di considerare la legislazione emergenziale da Covid-19. In forza dell’art. 103, comma 2, D.L. n. 18/2020, tutte le autorizzazioni amministrative in scadenza nel periodo indicato sono state prorogate ex lege sino a novanta giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza, dichiarata il 31 marzo 2022. Gli impianti erano dunque autorizzati fino al 29 giugno 2022, ben oltre la data dei provvedimenti gravati.
Per la quarta pratica il Tribunale esamina la dedotta incompetenza della Città Metropolitana di Milano. Le risultanze documentali prodotte dal Comune smentiscono l’assunto: l’autorizzazione per l’impianto interessato risale al 15 giugno 2018, quando l’ente era sicuramente competente, con scadenza del mantenimento delle opere fissata al 18 giugno 2021, e ha poi mantenuto validità, per le ragioni esposte, sino al 29 giugno 2022.
Per le pratiche quinta e sesta la ricorrente ribadisce l’incompetenza della Città Metropolitana, ritenendo ostativa la preesistenza di due impianti asseritamente autorizzati dalla ex Provincia di Milano. Il dato è smentito per tabulas: agli atti è acquisita l’autorizzazione rilasciata in favore di altra società dal Comune in data 24 novembre 2021, non contestata ed esistente al momento del diniego.
Infine, per l’ultima pratica, risulta in atti l’autorizzazione al mantenimento della cartellonistica rilasciata dalla Città Metropolitana nel giugno 2018, in scadenza al 20 giugno 2021, la cui validità è stata parimenti prorogata dalla normativa emergenziale. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.