Trasferimento ex legge 104: necessaria la concreta indicazione delle ragioni di servizio (TAR Lombardia n. 2364 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assegnazione temporanea ex art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, il provvedimento di diniego è legittimo solo se sorretto da una congrua motivazione che dia conto di un’accurata ponderazione delle esigenze funzionali dell’amministrazione. Le ragioni di servizio non possono essere genericamente richiamate, né fondarsi su mere valutazioni relative a scoperture di organico o a necessità di servizio da fronteggiare, ma devono risultare dalla indicazione concreta di elementi ostativi riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede richiesta, e dalla considerazione del grado e della posizione di ruolo del richiedente. Il diniego che si limiti a contestare l’assistenza garantita da altri familiari, omettendo ogni riferimento alle specifiche esigenze organizzative, è viziato per carenza di motivazione ed è annullato.

Il Fatto

La ricorrente, Vigile del Fuoco in servizio presso un Comando provinciale, ha presentato istanza di trasferimento temporaneo ex art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 per prestare assistenza alla nonna, persona con disabilità in situazione di gravità accertata dall’INPS. A sostegno della domanda ha dedotto l’assenza di altri familiari in grado di fornire la necessaria assistenza e l’insufficienza dei permessi mensili, stante la notevole distanza tra la dimora dell’assistita e la sede di servizio.

Espletato il contraddittorio con il preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990, l’amministrazione ha respinto l’istanza, ritenendo non sufficientemente provati i motivi oggettivi ostativi all’assistenza da parte degli altri congiunti residenti nel medesimo Comune. Avverso il provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’evoluzione dell’art. 33 legge n. 104/1992, dalla formulazione originaria alla novella del d.lgs. n. 105/2022, che ha ampliato l’ambito soggettivo del comma 3, rimasto invece invariato il comma 5, il quale riconosce al lavoratore che assiste con continuità il familiare disabile il diritto di scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio dell’assistito.

Il Giudice richiama le coordinate ermeneutiche consolidate: il beneficio è previsto nell’interesse esclusivo del disabile; l’inciso “ove possibile” impone un bilanciamento tra l’interesse al trasferimento e quello economico-organizzativo del datore di lavoro. In proposito richiama Cons. Stato n. 4003/2023, secondo cui le ragioni di servizio non possono essere genericamente prospettate, ma devono risultare da un’indicazione concreta di elementi ostativi riferiti alla sede di servizio.

Declinando tali coordinate, il Collegio rileva il vizio motivazionale. La motivazione del diniego si fonda sull’assenza di prova dei motivi ostativi all’assistenza da parte degli altri congiunti, ma omette del tutto l’altro elemento di valutazione richiesto: la concreta indicazione delle specifiche ragioni di servizio, quali la carenza di personale presso la sede di servizio e il pregiudizio arrecato all’organizzazione in caso di trasferimento.

La difesa erariale si era ancorata alle esigenze organizzative legate alla campagna antincendio estiva e autunnale, ma tali profili erano stati prospettati solo nel preavviso di diniego, con formula generica, e non sono stati riprodotti nel provvedimento conclusivo, del tutto deficitario sul punto. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato, con rinvio all’amministrazione perché si pronunci nuovamente secondo i criteri esposti. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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