Cumulo pensione e contributi: no al ricalcolo retroattivo (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 225 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 24, comma 3, d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, tutela il lavoratore ancora in servizio che abbia già maturato i requisiti di età e anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2011, consentendogli di conseguire la prestazione secondo la normativa previgente. La norma non è invocabile dal soggetto già collocato in pensione che, dopo la cessazione del primo rapporto, abbia instaurato un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione: rispetto a questi non è configurabile alcun legittimo affidamento riferito a posizioni pensionistiche future non ancora maturate. Il nuovo trattamento, liquidato con il sistema contributivo, presuppone autonomi requisiti anagrafici e contributivi al momento della cessazione del secondo rapporto, restando irrilevante la titolarità di altra pensione già liquidata.
Il Fatto
Il ricorrente, già titolare di pensione ordinaria di servizio per l’attività svolta come Ufficiale Superiore della Marina Militare, veniva successivamente assunto, per concorso, presso un ente pubblico dell’aviazione civile, ove prestava servizio come pilota comandante e ispettore di volo fino al 30 giugno 2016, data di cessazione del rapporto per raggiunti limiti di età.
Nel settembre 2016 chiedeva all’INPS la riliquidazione del trattamento pensionistico per l’ulteriore attività svolta. L’Ente respingeva le istanze. Solo dal 14 giugno 2022 gli veniva erogata la pensione diretta di vecchiaia con il sistema contributivo, senza le maggiorazioni invocate per la qualifica di pilota e senza gli arretrati dal 2016. Il ricorrente agiva allora dinanzi alla Corte dei conti, chiedendo il ricalcolo della pensione contributiva con decorrenza dal 30 giugno 2016 e la condanna dell’INPS al pagamento del dovuto.
La Motivazione della Corte
Il giudizio pensionistico, osserva la Corte, non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento amministrativo, ma l’accertamento del diritto a pensione: il potere del giudice si spinge a sindacare il rapporto giuridico, non il singolo atto. I vizi procedimentali rilevano solo se incidono sull’an o sul quantum del diritto, e il giudice non può modificare o disapplicare, neppure incidenter tantum, gli atti concernenti lo status del pubblico dipendente.
Nel merito, il ricorso muove da un’interpretazione non condivisibile dell’art. 24, comma 3, d.l. n. 201/2011. La disposizione mira a proteggere il lavoratore ancora in servizio che, avendo maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011, sarebbe stato altrimenti leso nell’affidamento rispetto a una posizione già acquisita. La possibilità di ottenere la certificazione dall’amministrazione di appartenenza conferma che destinatari della tutela sono i soggetti ancora in servizio, o quantomeno non ancora collocati in pensione.
L’interpretazione estensiva proposta dal ricorrente condurrebbe a estendere i benefici del diritto quesito a posizioni pensionistiche future, non ancora maturate. Rispetto a tali soggetti non si rinviene alcun affidamento consolidato, e la concessione del primo trattamento pensionistico vale già come attestazione dell’avvenuta maturazione dei requisiti.
La Corte richiama l’orientamento della locale Sezione d’Appello e della Suprema Corte secondo cui la chiusura della posizione contributiva già valorizzata in altra pensione non impedisce l’apertura di una nuova posizione, né l’utilizzo dei relativi contributi, purché sussistano i presupposti per la loro valorizzazione. Nel caso concreto il ricorrente, al 30 giugno 2016, non possedeva né il requisito anagrafico né quello contributivo minimo richiesti.
Quanto alle maggiorazioni per la qualifica di pilota, la domanda è generica e non adeguatamente provata. Il ricorso è pertanto rigettato; le spese sono compensate per la novità della questione, nulla per le spese di giustizia in ragione del principio di gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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