Sabotaggio di caserma e inservibilità temporanea: obbligo di motivazione rafforzata (Cass. pen. Sez. I n. 2644 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di sabotaggio di cui all’art. 253 cod. pen. esige che la condotta produca l’inservibilità, anche solo temporanea, di uno dei beni tassativamente elencati dalla norma, e che risulti leso l’interesse dello Stato a preservare la propria efficienza militare. La riconduzione di una caserma all’elenco tipico è ammessa in via di interpretazione estensiva, non di analogia, perché l’edificio rientra tra le “altre opere militari” e gli “stabilimenti”. Nel giudizio di appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso il rigetto della domanda, la riforma sfavorevole all’indagato non impone una motivazione rafforzata, ma richiede una valutazione autonoma e completa degli elementi emersi nel contraddittorio e una divergente valutazione dotata di maggiore persuasività rispetto a quella riformata. L’omesso esame del punto nodale della tipicità e del bene giuridico integra vizio motivazionale.
Il Fatto
Un soggetto, allo stato ignoto, incaricava un intermediario di appiccare un incendio all’interno di una caserma della Forestale; l’intermediario affidava l’esecuzione all’indagato, fornendogli materiale infiammabile e indumenti, lasciati in un luogo convenuto a breve distanza dall’obiettivo. L’indagato prelevava quanto predisposto, appiccava il fuoco e si allontanava.
Il GIP del Tribunale di Foggia aveva rigettato la domanda cautelare, ritenendo integrato non l’incendio ma un fatto di danneggiamento seguito da incendio ex art. 424 cod. pen. Il Tribunale del riesame di Bari, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, annullava quella decisione e applicava all’indagato la custodia cautelare in carcere per l’incendio doloso e il sabotaggio. L’indagato ricorre per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che denuncia la conformità acritica del Tribunale alla richiesta del pubblico ministero, è respinto. La Corte ricorda che, in sede di appello cautelare, la riforma sfavorevole all’indagato non richiede una motivazione rafforzata: basta una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti nel contraddittorio, senza la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, dell’insostenibilità della decisione riformata. Ogni valutazione divergente deve però risultare dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale. Nella specie, la doglianza difensiva risulta generica e, quindi, inammissibile.
Il terzo motivo, esaminato per primo per consequenzialità logica, è invece fondato. La Corte ricostruisce la fattispecie dell’art. 253 cod. pen., che presenta carattere di specialità rispetto al danneggiamento per l’oggetto su cui deve dirigersi l’azione: navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi e altre opere militari. L’elencazione è tassativa, ma la sua interpretazione estensiva non equivale all’analogia vietata in materia penale: essa ricongiunge la lettera della norma alla volontà del legislatore e non viola il principio di tassatività.
La caserma può essere ricompresa tra le cose indicate dalla norma, perché in essa sono ordinariamente allocate armi, munizioni e attrezzature militari e non si differenzia dagli arsenali, dalle polveriere e dagli stabilimenti. Quanto alla condotta, la distruzione indica il disfacimento fisico della cosa; il sabotaggio rimanda all’inservibilità, totale o parziale, anche temporanea, che renda il bene non più idoneo allo scopo cui era destinato, senza che sia necessario un evento di danno in senso naturalistico. Il dolo richiesto è quello generico, di coscienza e volontà di distruggere o sabotare l’oggetto.
Il Tribunale del riesame, tuttavia, non ha scandagliato il punto nodale: la verificazione di una inservibilità temporanea della caserma. Le conseguenze elencate nel provvedimento riguardano il corredo di strumenti, parti circoscritte e non essenziali dello stabile, materiali di equipaggiamento e strumentazione informatica, ma non il punto decisivo della fattispecie. Manca inoltre il confronto con il bene giuridico protetto, ossia l’interesse dello Stato a scongiurare pericoli alla propria efficienza militare; e la norma, di competenza della Corte di assise con pena severa, non tollera interpretazioni slabbrate. Il percorso argomentativo si rivela apodittico e tautologico.
Non è invece proponibile la riqualificazione ai sensi dell’art. 420 cod. pen., che riguarda beni funzionalmente diretti alla produzione di beni o alla prestazione di servizi, categoria estranea alla caserma. Quanto al secondo motivo, la necessità di rivalutare la fattispecie del sabotaggio impone una complessiva riponderazione della configurabilità dell’incendio ex art. 423 cod. pen., anche sotto il profilo del coefficiente psicologico e del gradiente di offensività. Il quarto motivo resta assorbito. Il provvedimento è annullato con rinvio al Tribunale di Bari.
Nota della Redazione
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