Inammissibile in cassazione la rilettura delle intercettazioni e dei fatti (Cass. pen. Sez. VII n. 4105 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità non è consentita la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, quando la motivazione sia esente da vizi logici e giuridici. La violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non può essere dedotta come violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., poiché il rispetto delle relative indicazioni non è previsto a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Tale violazione è prospettabile solo come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi della lett. e) del medesimo articolo.

Il Fatto

Due imputati propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che li aveva dichiarati responsabili. Entrambi lamentano vizi della motivazione e censurano la valutazione delle prove, in particolare il contenuto delle intercettazioni.

Un ricorrente contesta la correttezza della motivazione sulla responsabilità e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre agli aumenti di pena in continuazione. L’altro denuncia la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. nella valutazione delle conversazioni intercettate.

La Motivazione della Corte

Quanto al primo ricorso, la Corte rileva che il motivo sulla responsabilità tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri valutativi diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Quest’ultimo, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del convincimento, anche in ordine al contenuto delle intercettazioni, rivelativo della malafede nella ricezione di oggetti di sicura provenienza illecita.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice di merito, come affermato dalle Sezioni Unite n. 6402 del 1997. I motivi sulle attenuanti generiche e sugli aumenti in continuazione non sono esaminabili, perché genericamente dedotti in appello a fronte del riconoscimento di attenuanti equivalenti alla recidiva contestata.

Quanto al secondo ricorso, il motivo sulla violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. è manifestamente infondato. La Corte precisa che tale violazione non può essere dedotta come violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., perché il rispetto delle indicazioni non è previsto a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Essa è deducibile solo nei limiti della lett. e), come vizio della motivazione.

L’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituiscono questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, sindacabile solo per manifesta illogicità. La motivazione impugnata risulta corretta e non illogica, avendo illustrato la sussistenza del dolo. I difensori erano presenti all’udienza di appello, senza violazione delle prerogative difensive.

Infine, i reati non erano prescritti, tenuto conto della recidiva specifica contestata e applicata. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *