Ricorso inammissibile per censura aspecifica sul dolo di ricettazione (Cass. pen. Sez. VII n. 4103 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che non si confronti con la complessità delle ragioni poste a base delle decisioni di merito e che ometta di svolgere una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il giudice di appello può legittimamente negare la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ai sensi dell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., quando i dati probatori già acquisiti non siano incerti e l’incombente richiesto non risulti decisivo. La motivazione del giudice di primo grado, richiamata per relationem e integrata con quella di appello in un unico corpo argomentativo, è esente da vizi se il percorso logico che sorregge la qualificazione del fatto e la sussistenza del dolo è compiuto e coerente.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il reato di ricettazione e la decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Brescia. Propone ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del coefficiente doloso, lamentando che il giudice di primo grado aveva omesso l’esame dell’imputato e che la Corte territoriale aveva negato la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

La questione arriva davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente assume che la mancata assunzione della prova richiesta avrebbe inciso sulla valutazione dell’elemento soggettivo del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che il primo motivo di ricorso non è connotato dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità, dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La censura non si confronta con la complessità delle ragioni poste a base delle decisioni dei giudici di merito e non assolve la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

La Corte territoriale, come emerge dai passaggi della sentenza richiamati nel testo, aveva già evidenziato l’aspecificità delle doglianze prospettate con l’atto di appello. Da un lato ha richiamato per relationem, confermandola integralmente, la sentenza del Tribunale, che aveva indicato con argomentazioni esenti da vizi di logicità gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali ritenere integrato il reato. Dall’altro ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, sia sulla qualificazione dell’impedimento addotto dal prevenuto come non legittimo, sia sul diniego della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

La Corte ribadisce il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello procede alla rinnovazione per la riassunzione di prove acquisite o l’assunzione di nuove prove solo qualora ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. L’impossibilità di decidere sussiste «unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l’incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza», come affermato dalla Sez. 5, n. 112 del 30/09/2021 (dep. 2022), Martucci, Rv. 282728.

La motivazione del primo giudice, con cui quella di appello si salda in un unico complessivo corpo argomentativo, risulta quindi esente da vizi e conforme ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, in particolare in punto di dolo con riferimento alla ricettazione, come affermato da Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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