Emersione lavoro irregolare: rileva il fallimento del datore al momento del provvedimento (TAR Lombardia n. 2202 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione del lavoro irregolare di cui all’art. 103 del d.l. n. 34/2020, la legittimità del rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato va valutata secondo il principio del tempus regit actum, con riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione del provvedimento. Il venir meno dell’attività economica del datore di lavoro, per intervenuto fallimento, determina il difetto del presupposto dell’instaurazione di un regolare rapporto di lavoro e giustifica il rigetto dell’istanza. Non è invocabile, in tale ipotesi, la disciplina del permesso di soggiorno per attesa occupazione, che presuppone un rapporto di lavoro già costituito e successivamente cessato, e non un rapporto mai instaurato.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Milano con cui è stata rigettata la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito di emersione del lavoro irregolare. L’istanza, presentata dal datore di lavoro, era stata respinta sul rilievo che quest’ultimo risultava fallito e che si trattava della quattordicesima richiesta.
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego, sostenendo che le problematiche attenevano alla posizione del datore di lavoro e non alla propria condizione soggettiva, e che tali circostanze non erano conoscibili al momento della presentazione della domanda. Ha chiesto il riconoscimento di un titolo di soggiorno che gli consentisse di dimostrare la volontà di integrazione. La Sezione ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza e, all’udienza del 6 giugno 2025, ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la cornice normativa di riferimento, richiamando l’art. 103 del d.l. n. 34/2020, che consente ai datori di lavoro di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto irregolare in corso. Il comma 15 subordina l’accoglimento all’acquisizione del parere della questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro, rispettivamente sull’insussistenza di motivi ostativi e sulla capacità economica del datore di lavoro.
Il giudice amministrativo rileva che l’accoglimento dell’istanza di regolarizzazione è condizionato all’accertamento di specifici presupposti e alla convocazione delle parti presso lo Sportello Unico per l’immigrazione per la stipula del contratto di soggiorno. Nel caso concreto, non risulta contestato che il datore di lavoro non svolgesse più alcuna attività lavorativa al momento dell’adozione del provvedimento impugnato.
Su queste basi, in applicazione del principio del tempus regit actum, la Prefettura ha correttamente respinto la richiesta. Al momento del provvedimento, infatti, l’istante non esercitava più l’attività economica nell’ambito della quale il lavoratore avrebbe dovuto essere assunto, con conseguente venir meno del presupposto necessario previsto dall’art. 103 del d.l. n. 34/2020, ossia l’instaurazione di un regolare rapporto di lavoro.
Il Collegio esclude altresì l’applicabilità della disciplina del permesso di soggiorno per attesa occupazione, di cui all’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, in combinato disposto con l’art. 103, comma 4, del citato decreto-legge. Tale istituto presuppone che si sia instaurato un regolare rapporto di lavoro, poi cessato; nel caso di specie, invece, il rapporto non si è mai costituito proprio a causa del fallimento del datore di lavoro, che ha precluso la stessa possibilità di instaurazione. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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