Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 495 del 26.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza ex art. 112 e segg. cod. proc. amm. è esperibile quando il giudicato del giudice ordinario sia rimasto ineseguito e sia decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, decorrente dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine perentorio. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta, che opera quale ausiliario del giudice. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso. La mancata esecuzione dei pagamenti dovuti può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, con sentenza n. 641 del 16.07.2024, l’accertamento del diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, alle medesime condizioni dei docenti assunti a tempo indeterminato, per un importo di euro 1.000,00, oltre interessi sino al soddisfo, con condanna al pagamento di euro 500 per spese legali. La pronuncia è passata in giudicato, come attestato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale in data 06/03/2025.

La sentenza è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito il 23.9.2024, ma è rimasta ineseguita. La ricorrente ha quindi adito il giudice amministrativo per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato entro sessanta giorni e l’emissione della carta con accredito della somma. L’Amministrazione intimata non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato della pronuncia e che l’Amministrazione non ha contestato l’omesso adempimento. Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod. proc. amm..

Il Tribunale verifica inoltre il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il termine risulta scaduto, essendo intervenuta la notificazione della sentenza il 23.9.2024 agli indirizzi di posta elettronica certificata estratti dal Registro delle PP.AA..

Valutati questi elementi, la domanda è accolta. Il Collegio ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti ivi imposti entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente pronuncia. L’ordine è qualificato come esecuzione «tempestiva, ancorché tardiva», formula che rimarca la perdurante utilità del comando giudiziale.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, decorso infruttuosamente il termine, il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato. Il commissario provvederà, entro trenta giorni dalla comunicazione a cura del ricorrente, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato, operando quale ausiliario del giudice. Poiché le funzioni sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di compenso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 900,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Tribunale dispone infine la trasmissione della pronuncia alla Corte dei conti per l’Emilia-Romagna, in ragione dell’omessa esecuzione dei pagamenti dovuti per Carta Docente nonostante l’ordine del giudice del lavoro, con aggravio di spese dei due giudizi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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