Carta docente, inottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2181 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudizio di condanna della pubblica amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e non dal passaggio in giudicato. Decorso inutilmente tale termine senza pagamenti, neppure parziali, e in assenza di contestazione dell’amministrazione sull’an e sul quantum, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina il pagamento entro un nuovo termine. Per il caso di ulteriore inadempimento può essere nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, con spese e compenso a carico dell’amministrazione soccombente.
Il Fatto
Con una sentenza del giudice del lavoro il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere al lavoratore il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la cosiddetta “carta elettronica”, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23.
Il titolo veniva notificato a mezzo PEC e il Ministero lo riceveva in data 12 agosto 2024. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento, il lavoratore propone ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento della somma di circa euro 2.500,00 e, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo regionale adito ha esaminato anzitutto il presupposto temporale dell’azione di ottemperanza. Il titolo esecutivo risultava passato in giudicato e ritualmente notificato, con la conseguenza che dal perfezionamento della notificazione decorreva il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento.
La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostravano che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali. L’amministrazione resistente, costituitasi con memoria di stile, non aveva formulato deduzioni sul punto né indicato l’andamento della procedura.
Il credito, pertanto, non risultava contestato nell’an e nel quantum. Da ciò il Tribunale ha tratto la fondatezza del ricorso e la declaratoria di inottemperanza a carico del Ministero intimato.
Conseguentemente, al Ministero resistente è stato assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, trattandosi di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali.
Al commissario è stato assegnato l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, per dare corso al pagamento e compiere tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Espletate le operazioni, il commissario dovrà inviare alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati; il suo compenso, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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