Esclusione per PEF non asseverato in modo incondizionato: sindacato limitato del giudice amministrativo (TAR Abruzzo n. 193 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di gare pubbliche, il piano economico finanziario (PEF) costituisce elemento essenziale dell’offerta, la cui adeguatezza e sostenibilità deve essere verificata dalla stazione appaltante. Detta verifica, ove si fondi su un’asseverazione resa da una società di revisione che evidenzi espressamente l’esistenza di significative incertezze e rischiosità sui dati prospettici, si traduce in una valutazione tecnico-discrezionale sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di palesi e macroscopici vizi di contraddittorietà, illogicità, irrazionalità o irragionevolezza. La carenza di un’asseverazione in termini sufficientemente incondizionati non è sanabile mediante soccorso istruttorio, poiché integra un vizio sostanziale dell’offerta, la cui modifica ex post non è ammessa decorsi i termini di presentazione.
Il Fatto
AreaCom bandiva una gara per l’affidamento in concessione ventennale dello sfruttamento delle acque minerali in Abruzzo. Entrambe le concorrenti venivano escluse: la società ricorrente per carenze formali del PEF e per le deficienze sostanziali emerse in sede di asseverazione, l’altra per stato di insolvenza. Il RUP, richiamando il verbale della commissione giudicatrice, disponeva l’esclusione della società con determina del novembre 2025. La società ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo la violazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione, di separazione delle fasi procedimentali, di buona fede e correttezza, nonché il mancato attivazione del soccorso istruttorio, evidenziando la disparità di trattamento rispetto all’altra concorrente e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto assorbibili le eccezioni preliminari, stante l’infondatezza nel merito del ricorso. Il Collegio ha evidenziato che il PEF è alla base della verifica di adeguatezza e sostenibilità dell’offerta, rilievo ancor più pregnante nel caso di una concessione dalla durata ventennale. L’esame dell’asseverazione resa dalla società di revisione Ria Grant Thornton spa, secondo i principi ISAE 3400, ha mostrato come, dopo la premessa sulla corretta redazione del piano, la relazione contenesse un esplicito richiamo ai “connaturati elementi di soggettività e da incertezze”, alla “rischiosità” degli eventi preventivati e alla possibilità di “scostamenti significativi” tra valori consuntivi e preventivati.
La Corte ha quindi ritenuto non manifestamente irragionevole la decisione di esclusione, qualificando la valutazione della stazione appaltante come scelta tecnico-discrezionale, insindacabile in assenza di vizi macroscopici. Il provvedimento del RUP risultava supportato da una motivazione dettagliata sugli aspetti critici, quali la dimostrazione dell’equilibrio economico-finanziario dell’investimento per l’intera durata della concessione, l’attestazione della sostenibilità dei flussi di cassa e la copertura dei costi.
Quanto alla dedotta violazione del principio di tassatività e alla invocata applicazione del soccorso istruttorio, il TAR ha chiarito che le carenze sostanziali dell’asseverazione rendevano carente un elemento essenziale dell’offerta, la cui correzione avrebbe implicato una modifica sostanziale ex post dell’offerta stessa, non ammessa una volta decorsi i termini di presentazione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese in favore della stazione appaltante e compensazione verso l’interveniente.
Nota della Redazione
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