Cessazione della materia del contendere per pagamento intervenuto e spese a carico dell’amministrazione (TAR Lombardia n. 2225 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale, da parte dell’amministrazione, delle somme oggetto della pretesa azionata, intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. L’amministrazione che adempie solo dopo l’instaurazione del giudizio è comunque condannata al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente, come indicato nell’atto introduttivo, aveva proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 651/2024 del Tribunale di Busto Arsizio del 09/10/2024, con cui era stato riconosciuto il suo diritto al pagamento di determinate somme da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’amministrazione, non avendo provveduto spontaneamente all’adempimento, era stata convenuta in giudizio dinanzi al TAR Lombardia.
Nel corso del giudizio, tuttavia, l’istante ha depositato una nota in data 15.4.26 con la quale ha dato atto di aver ricevuto il pagamento delle somme oggetto della pretesa. Il Collegio è stato pertanto chiamato a valutare le conseguenze processuali di tale sopravvenienza, nonché il regime delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha rilevato che, a seguito del pagamento integrale delle somme oggetto del giudizio, la pretesa azionata dal ricorrente deve ritenersi integralmente soddisfatta. L’intervenuto adempimento dell’amministrazione, successivo alla proposizione del ricorso, priva di oggetto la controversia, rendendo non necessario lo scrutinio nel merito delle domande proposte.
Il Collegio ha, quindi, dichiarato la cessazione della materia del contendere, istituto processuale che ricorre quando, per un fatto sopravvenuto, viene meno ogni residua utilità alla decisione della controversia. Tale evenienza è frequente proprio nel giudizio di ottemperanza, allorché l’amministrazione, sollecitata dall’iniziativa giudiziaria, provveda a dare esecuzione al giudicato.
Quanto alle spese di lite, il TAR ne ha disposto la condanna a carico del Ministero resistente, liquidandole in euro 500,00 oltre accessori di legge. La pronuncia si fonda sul principio della soccombenza virtuale: pur non essendovi stata una decisione di merito, l’amministrazione ha dato causa al giudizio, avendo provveduto al pagamento soltanto dopo l’instaurazione del ricorso. La condanna alle spese costituisce, pertanto, diretta conseguenza del comportamento processuale dell’amministrazione, la cui condotta ha reso necessario l’intervento del giudice amministrativo.
Il Collegio ha, infine, disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari, ai sensi della normativa vigente in materia di anticipazione delle spese di lite da parte del difensore.
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Nota della Redazione
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