Il conto giudiziale dell’agente di riscossione include le entrate dematerializzate (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 185 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse nell’esercizio di riferimento, indipendentemente dalla modalità di pagamento utilizzata. L’espressione maneggio di danaro pubblico, di cui all’art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000, comprende non solo la materiale detenzione del denaro, ma anche la semplice disponibilità dello stesso, sussistente anche quando la riscossione avvenga con strumenti dematerializzati. Ne deriva che il conto che descriva la gestione limitandosi alle sole operazioni in contanti è improcedibile, con obbligo di nuova compilazione comprendente l’intera gestione.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto due conti giudiziali resi da un agente contabile di un ente locale, relativi alla riscossione dei diritti sui servizi demografici per l’esercizio finanziario 2023. Il Magistrato designato, con apposita relazione, ha chiesto la fissazione dell’udienza rilevando che l’agente non aveva reso il conto per la parte relativa alle somme entrate nelle casse dell’ente con strumenti diversi dal contante.
La questione sottoposta al Collegio riguarda quindi la sufficienza dei dati contabili depositati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di resa del conto. Il Magistrato ha concluso per l’improcedibilità dei conti, non presentando gli stessi i requisiti necessari per il loro esame nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000, che individua la fattispecie soggettiva dell’agente contabile dell’ente locale non solo nel tesoriere, ma in tutti coloro che abbiano, a qualsiasi titolo, maneggio di danaro pubblico. Per tale nozione non rileva la materiale detenzione, bensì la disponibilità del denaro, che prescinde dalla concreta modalità di riscossione.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse. Vengono citate le sentenze-ordinanze nn. 58/2023 e 61/2023 in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA, la sentenza n. 234/2022 sui pagamenti tramite bonifico bancario, nonché le sentenze nn. 219, 221 e 222 del 2024.
Da tale indirizzo deriva che la nozione di maneggio di danaro pubblico va intesa nel senso più ampio, comprendendo tutti i crediti che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione avviene tramite subagenti o con modalità differenti dal contante, quali POS, conto corrente postale o PagoPA. Diversamente, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico resterebbero sottratte al giudizio di conto.
Il Collegio osserva che l’agente è tenuto alla resa del conto per l’intera gestione, anche dematerializzata, perché dispone del denaro versato in piena autonomia, pur senza apprensione materiale, essendo titolare di ciascuna operazione contabile. I conti della riscossione devono pertanto mostrare il completo esame di tutte le attività dell’esercizio, a prescindere dalle modalità di versamento.
La Corte enuncia quindi un criterio articolato: sono procedibili i conti in cui si attesti che tutte le riscossioni sono avvenute unicamente per contanti; sono regolari i conti in cui si attesti l’assenza di riscossioni, con saldo finale pari a zero; sono improcedibili i conti che attestino la riscossione in contanti solo per un determinato periodo e non quella dematerializzata per il restante, nonché quelli che attestino pagamenti unicamente dematerializzati. Poiché nel caso di specie l’agente ha attestato il pagamento dei servizi demografici esclusivamente in forma dematerializzata, i conti sono dichiarati improcedibili e dovranno essere nuovamente compilati, controllati e parificati dall’amministrazione e depositati presso la Sezione. In caso di mancata nuova compilazione, l’agente sarà esposto al giudizio per resa di conto ai sensi dell’art. 141 c.g.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.