Accesso civico generalizzato agli atti dello scrutinio elettorale europeo (TAR Lombardia n. 1901 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 non può essere escluso in ragione della tipologia del procedimento cui gli atti si riferiscono. Le ipotesi di esclusione sono tassativamente previste dalla legge e, fuori da esse, il diritto di accesso può sempre essere esercitato, salvo il limite del pregiudizio concreto a uno degli interessi di cui all’art. 5-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013. Il verbale delle operazioni di scrutinio di un seggio elettorale e le relative tabelle, in quanto non idonei a rivelare i nominativi degli elettori né le preferenze espresse, non integrano un pregiudizio alla protezione dei dati personali. La controversia sul diniego di accesso agli atti del procedimento elettorale non è attratta alla competenza funzionale del TAR Lazio, in difetto di un rapporto di presupposizione-strumentalità con un futuro ricorso elettorale.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino italiano residente all’estero, ha presentato istanza di accesso civico generalizzato alla cancelleria della Corte d’appello di Milano per ottenere copia del verbale delle operazioni di scrutinio del seggio elettorale costituito presso l’ufficio elettorale circoscrizionale competente per i voti provenienti da una circoscrizione consolare e delle relative tabelle di scrutinio, in relazione alle elezioni del Parlamento europeo.

La domanda è stata respinta dal Presidente dell’ufficio elettorale circoscrizionale, sul rilievo che l’ufficio non rientrerebbe tra le amministrazioni tenute all’accesso. L’istanza di riesame è stata confermata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della giustizia, che ha richiamato la natura di organo straordinario e temporaneo degli uffici elettorali. Il ricorrente ha impugnato i due dinieghi, chiedendo l’accertamento del diritto all’esibizione ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto confermato la propria competenza. Il ricorso è proposto avverso un diniego di accesso e la richiesta documentale non ha carattere strumentale rispetto a un’eventuale impugnazione dell’esito elettorale. In assenza di un rapporto di presupposizione-strumentalità, opera il criterio generale della sede dell’organo che ha emanato il provvedimento, ai sensi dell’art. 13 cod. proc. amm. Il diniego proviene dal Presidente dell’ufficio elettorale presso la Corte d’appello di Milano e la competenza spetta quindi al TAR Lombardia, non al TAR Lazio.

È stata respinta anche l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del Ministero della giustizia. La domanda è stata correttamente indirizzata alla Corte d’appello di Milano, presso la cui cancelleria il verbale è depositato ai sensi dell’art. 23 della legge n. 18/1979. Poiché non si contesta il risultato elettorale ma si chiede l’accesso ai verbali di scrutinio ivi conservati, la legittimazione passiva spetta al Ministero della giustizia.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto che l’accesso civico generalizzato non possa essere escluso in relazione alla tipologia del procedimento. Le ipotesi di esclusione sono tassative e, fuori da esse, il diritto di accesso è sempre esercitabile. Introdurre esclusioni non previste dalla legge contrasterebbe con la finalità dell’istituto, volta a favorire forme diffuse di controllo e la partecipazione del cittadino al dibattito pubblico. Tale partecipazione va riconosciuta anche rispetto alle operazioni di scrutinio, fase peraltro pubblica.

Il Collegio ha poi verificato l’assenza delle ragioni ostative di cui all’art. 5-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013. La documentazione richiesta non è idonea a rivelare dati personali, poiché il verbale e le tabelle di scrutinio non contengono riferimenti ai nominativi degli elettori né consentono di risalire alle preferenze espresse. Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine al Ministero di provvedere sull’istanza nel termine di sessanta giorni. Le spese sono state compensate in ragione della novità della questione giuridica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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