Obbligo di contrarre e compensazioni nel servizio a tutele graduali (TAR Lombardia n. 1855 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 24 della legge n. 193/2024, che riconosce ai clienti domestici vulnerabili la facoltà di chiedere l’accesso al servizio a tutele graduali, non impone ai gestori un obbligo legale di contrarre per prestazioni eccedenti i limiti dell’economicità e non pone a loro carico i relativi oneri, ben potendo essi rifiutarsi di contrarre ove i costi siano eccessivi. La disposizione va letta in senso costituzionalmente orientato, poiché demanda all’ARERA il compito di fissare modalità, criteri, procedure, costi ed eventuali meccanismi di compensazione idonei ad assicurare le condizioni di economicità e redditività della gestione. È illegittima, per carenza di istruttoria e di motivazione, la deliberazione dell’Autorità che dia attuazione alla norma omettendo di stimare il numero potenziale di clienti vulnerabili e di valutare l’impatto economico-finanziario sull’equilibrio degli esercenti il servizio.

Il Fatto

La ricorrente è una società attiva nella commercializzazione di energia elettrica. Il 10 gennaio 2024 ha partecipato alla procedura concorsuale indetta da ARERA con la deliberazione n. 362/2023 e svolta da Acquirente Unico, aggiudicandosi quattro aree territoriali per l’erogazione del servizio a tutele graduali in favore dei clienti domestici non vulnerabili, per il periodo 1° aprile 2024 – 31 marzo 2027.

A procedura conclusa, l’art. 24 della legge n. 193/2024 ha riconosciuto ai clienti domestici vulnerabili la facoltà di chiedere, entro il 30 giugno 2025, l’accesso al medesimo servizio fornito dall’operatore aggiudicatario dell’area di ubicazione del punto di consegna. Con le deliberazioni n. 10/2025/R/eel e n. 48/2025/R/eel, l’Autorità ha dato attuazione alla norma, senza prevedere alcuna forma di compensazione per gli operatori. La società ha impugnato i due provvedimenti davanti al TAR Lombardia, deducendo l’illegittimità costituzionale ed eurounitaria della legge e il difetto di istruttoria e motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di inammissibilità. Quanto alla mancata notifica ai controinteressati, rileva che i provvedimenti impugnati hanno carattere generale e individuano i destinatari in una categoria ampia di clienti finali, sicché difetta il controinteressato in senso tecnico-giuridico. Quanto all’interesse a ricorrere, l’efficacia lesiva degli atti radica la legittimazione della ricorrente ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 100 c.p.c.

Nel merito, il Tribunale ritiene di non dover rimettere la questione alla Corte costituzionale né alla Corte di giustizia UE, perché la norma controversa ammette un’interpretazione costituzionalmente orientata. L’art. 24 attribuisce ai vulnerabili una semplice “facoltà di chiedere” l’accesso al servizio, situazione giuridica diversa dal diritto a essere riforniti dal gestore. Il legislatore, del resto, non ha previsto oneri a carico dell’erogatore: la proposta emendativa volta a inserire l’inciso “con oneri a carico del soggetto che eroga il servizio” non è stata accolta.

Il Collegio osserva che l’obbligo di contrarre incontra il limite dell’economicità e della redditività della gestione, dovendo il gestore operare secondo criteri economici e potendo rifiutarsi di contrarre ove i costi siano eccessivi. La legge ha pertanto demandato all’ARERA, ai sensi della legge n. 481/1995, il compito di stabilire modalità, criteri, procedure, costi ed eventuali meccanismi di compensazione, già sperimentati dall’Autorità con la deliberazione n. 538/2024/R/EEL, non potendo il gestore operare in perdita.

Su questa base, il Tribunale accoglie il secondo motivo di ricorso. I provvedimenti impugnati sono illegittimi per carenza di istruttoria, non avendo l’Autorità stimato il numero potenziale di clienti vulnerabili che avrebbero esercitato la facoltà, né valutato l’impatto sull’equilibrio economico-finanziario degli esercenti. Sussiste inoltre carenza di motivazione, per non avere l’Autorità esposto le ragioni dell’omessa valutazione e del ritenuto obbligo di contrarre a fronte del paventato disequilibrio. I provvedimenti sono pertanto annullati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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