Giudizio sui titoli dei candidati nei concorsi universitari e sindacato del giudice amministrativo (TAR Emilia-Romagna n. 1360 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici nei concorsi universitari costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e sono soggette al sindacato del giudice amministrativo esclusivamente nei limiti dell’irragionevolezza, dell’arbitrarietà e del rilievo di macroscopici errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili, nonché della violazione del principio di par condicio competitorum. Il giudizio finale rappresenta il frutto di una valutazione complessiva tra i candidati, basata su pubblicazioni scientifiche, curriculum e attività didattica, e non può essere sostituito dal diverso avviso del giudice quando non risulti inattendibile, illogico o manifestamente contraddittorio. La valutazione delle singole pubblicazioni e dei titoli vantati dai candidati non può essere contestata attraverso una mera auto-valutazione dei propri titoli e di quelli altrui. La mera assegnazione di una borsa di studio non è valutabile come attività di formazione o ricerca se non risulta l’effettivo svolgimento dell’attività stessa.
Il Fatto
Una candidata ha impugnato gli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato presso il Dipartimento di Studi Umanistici, contestando l’assegnazione di un punteggio inferiore a quello che riteneva spettante. La ricorrente, collocatasi in seconda posizione, ha lamentato la mancata valutazione di una borsa di studio internazionale, dell’attività di ricerca svolta presso una fondazione e di alcuni incarichi di ricerca, nonché l’attribuzione di punteggi insufficienti in relazione a diversi criteri di valutazione, chiedendo l’annullamento degli atti e, in via subordinata, una nuova valutazione da parte di altra commissione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto richiamato il consolidato principio per cui le valutazioni delle commissioni nei concorsi universitari sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di vizi macroscopici di travisamento dei fatti, illogicità e irragionevolezza. Nel caso di specie, il collegio non ha riscontrato tali vizi nell’operato della commissione.
Quanto alla borsa di studio internazionale, il tribunale ha precisato che il criterio della “documentata attività di formazione o di ricerca” presuppone l’avvenuto svolgimento dell’attività, non essendo valutabile la mera assegnazione del finanziamento. La candidata non aveva indicato né la data di conseguimento né quella di effettivo inizio dell’attività, con conseguente correttezza dell’attribuzione di zero punti.
In relazione all’attività svolta presso la fondazione, il TAR ha rilevato che la ricorrente aveva indicato i relativi laboratori nella sezione del curriculum relativa alla partecipazione a convegni come relatrice, e che in tale ambito erano stati valutati. Nessuna erroneità è emersa nemmeno riguardo alla mancata attribuzione di punteggio per la partecipazione a gruppi di ricerca, considerato che la commissione aveva valutato solo i gruppi costituiti in forma ufficiale e la candidata non aveva dichiarato alcuna partecipazione.
Con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni, il collegio ha accertato che la commissione aveva considerato tutte le 24 pubblicazioni presentate, evidenziando che una risultava non congruente e due erano in corso di stampa senza attestato di accettazione. Il periodo di insegnamento svolto presso un istituto scolastico non è stato ritenuto allontanamento non volontario dalla ricerca, trattandosi di libera scelta del candidato. Infine, la scelta della commissione di graduare i punteggi tra i diversi criteri di valutazione è stata ritenuta espressione dell’ampio potere discrezionale riconosciuto, non emergendo profili di illogicità o irragionevolezza.
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Nota della Redazione
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