Diniego cittadinanza per sicurezza nazionale: sindacato limitato e motivazione attenuata (TAR Lazio n. 13154 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana è atto di alta amministrazione, connotato da amplissima discrezionalità e informato a criteri di precauzione e cautela, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale, che non si estende al merito della valutazione compiuta dall’Amministrazione. Quando il diniego trova fondamento in comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, l’obbligo motivazionale può essere assolto in forma attenuata, mediante richiamo ob relationem al contenuto riservato degli atti istruttori, la cui ostensione in giudizio, disposta dall’Autorità giudicante con le cautele previste per i documenti classificati, soddisfa l’esercizio dei diritti di difesa. La valutazione prognostica di pericolosità non richiede il livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma un attendibile grado di verosimiglianza, potendo fondarsi anche su frequentazioni o appartenenza a movimenti estremistici, in un ragionamento induttivo di tipo probabilistico.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Nel corso dell’istruttoria emergevano elementi ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica, e con provvedimento del 2022 il Ministero dell’Interno respingeva la domanda, ritenendo preminente l’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale rispetto all’interesse del richiedente all’acquisto della cittadinanza. Il ricorrente impugnava il diniego deducendo violazione di legge, difetto di istruttoria, motivazione apparente, eccesso di potere e disparità di trattamento. Il Ministero si costituiva opponendosi, sostenendo la sufficienza della motivazione in ragione della natura riservata degli atti utilizzati in fase istruttoria.
Con ordinanza istruttoria del 2025, il Collegio disponeva l’acquisizione della documentazione riservata, specificando le modalità di deposito necessarie a preservarne la riservatezza; l’Amministrazione adempiva depositando una relazione in busta chiusa e sigillata, della quale poteva prendere visione il difensore del ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale premette che il conferimento dello status civitatis, cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità basato su un complesso di circostanze atte a dimostrare l’integrazione del richiedente nel tessuto sociale; ne consegue che il provvedimento di concessione è atto squisitamente discrezionale di alta amministrazione, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico e da uno status di illesa dignità morale e civile del richiedente. Il sindacato del giudice non può spingersi oltre la verifica del sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità e coerenza della motivazione.
Nel caso di specie, il diniego trova fondamento nell’attività informativa secondo cui il ricorrente risultava attestato su posizioni radicali della Salafiyya e aveva fornito supporto logistico a un connazionale successivamente rimpatriato in Tunisia. La Corte richiama la natura precauzionale e cautelare della valutazione, considerato che la concessione della cittadinanza è tendenzialmente irrevocabile e comporta conseguenze rilevantissime per l’intera collettività, sicché l’interesse del richiedente è inevitabilmente recessivo rispetto alla sicurezza della Repubblica, interesse di rango superiore che trova espressione nell’art. 52 Cost..
Quanto alla motivazione, il Collegio osserva che gli accertamenti sulla sicurezza pubblica sono naturalmente riservati: quando non sono posti a base di misure limitative della libertà ma danno luogo a una valutazione riferibile al potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini, possono essere esternati con formule sintetiche, che evitano il disvelamento di notizie idonee a compromettere attività di intelligence e la sicurezza di chi ha svolto le indagini. Il richiamo ob relationem al contenuto riservato soddisfa l’adeguatezza motivazionale, mentre i diritti di difesa risultano garantiti dall’ostensione in giudizio disposta con le cautele del caso, come avvenuto nella specie.
La Corte ritiene infondate le censure sull’attendibilità delle valutazioni: le notizie provengono da organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, fonte ufficiale la cui provenienza istituzionale non è ragionevolmente dubitabile. Il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione, né censurare la mancata esternazione di maggiori dettagli. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione eccezionale delle spese di lite in ragione della complessità della vicenda.
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Nota della Redazione
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