Conto economale irregolare per prassi interne e assenza di regolamento (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 288 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine quinquennale di estinzione del giudizio di conto, previsto dall’art. 150, comma 1, cod. giust. cont., decorre dal perfezionamento del deposito telematico del conto mediante il sistema SIRECO, che si realizza con l’accettazione della resa da parte della Segreteria, e non dalla data di sottoscrizione digitale dell’elaborato contabile. La mancata sottoscrizione del conto da parte dell’agente contabile e l’assenza di un formale provvedimento di parificazione non integrano, di per sé, causa di improcedibilità, quando la gestione si è svolta secondo prassi operative imposte dall’amministrazione e l’agente abbia sottoscritto la nota di trasmissione. La responsabilità dell’agente contabile per le irregolarità della gestione economale va valutata alla luce del contesto regolamentare e organizzativo predisposto dall’amministrazione, poiché l’assenza di una cornice normativa interna chiara e di strumenti informatici idonei alla rendicontazione giudiziale ricade primariamente sulla responsabilità organizzativa dell’ente.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale riferibile all’agente contabile dell’Università degli Studi di Padova, per la gestione del fondo economale di un dipartimento per l’esercizio 2018. Con relazione di irregolarità, il magistrato istruttore ha rappresentato la mancanza della sottoscrizione dell’agente, l’assenza di un provvedimento di parificazione e la mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno, oltre a molteplici criticità nella gestione delle spese.
L’agente contabile ha eccepito in via pregiudiziale l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, assumendo che il deposito del conto sarebbe avvenuto in data anteriore alla relazione di deferimento. Nel merito ha contestato i rilievi, sostenendo di aver operato nel rispetto delle prassi e delle istruzioni interne dell’Ateneo.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge l’eccezione di estinzione. Dalla consultazione dei sistemi informativi GIUDICO e SIRECO risulta che il deposito del conto si è perfezionato con l’accettazione della resa in data 19 novembre 2019. La diversa data indicata dalla difesa coincide con la sottoscrizione digitale dell’estratto del registro economale, ma non rappresenta il momento del perfezionamento del deposito. Il Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022, che disciplina il funzionamento del sistema SIRECO, chiarisce che la procedura si articola in due fasi: l’attestazione della resa e la successiva accettazione da parte della Segreteria. Poiché la relazione di deferimento è stata depositata il 19 novembre 2024, il termine quinquennale non è decorso.
Quanto ai profili di improcedibilità, il Collegio ritiene che la mancata sottoscrizione del registro da parte dell’agente non sia ostativa. Il conto è stato redatto e chiuso tramite il sistema U-GOV entro il 31 dicembre 2018, secondo le modalità indicate dall’amministrazione, che non prevedevano la sottoscrizione del registro da parte degli economi. L’agente ha comunque sottoscritto la nota di trasmissione, attestando la riferibilità soggettiva dell’elaborato contabile.
Anche l’assenza di un formale provvedimento di parificazione non determina l’improcedibilità. La Sezione osserva che tale adempimento è rimesso a un organo diverso dall’agente contabile, estraneo alla sua sfera di responsabilità. Le risultanze del decreto dirigenziale relativo a un altro conto della medesima gestione, con cui si è attestato l’esito positivo della parificazione, possono ritenersi rappresentative di una prassi estensibile al conto in esame per identità di esercizio e di procedura.
Nel merito, il Collegio rileva che il conto presenta profili di irregolarità che non ne consentono l’approvazione ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. cont. Tali irregolarità sono riconducibili, in larga misura, a prassi interne non formalizzate e all’assenza di un regolamento specifico sul fondo economale, adottato solo nel 2021. Il regolamento vigente nel 2018 disciplinava la materia in termini essenziali, senza individuare le tipologie di spesa ammissibili né definire un sistema autorizzativo chiaro. La gestione ha superato il tetto di dotazione iniziale mediante reintegri disposti in assenza di deliberazione formale, e la maggior parte delle spese è stata sostenuta tramite rimborsi a dipendenti, in contrasto con i principi di trasparenza e controllo preventivo.
Il Collegio afferma che spetta all’amministrazione predisporre modelli gestionali coerenti con le esigenze di rendicontazione giudiziale, meccanismi di autorizzazione preventiva e criteri univoci per la definizione delle spese minute. L’agente contabile non può fungere da mero esecutore di istanze di spesa provenienti da altri soggetti. Nel caso di specie, l’agente ha operato in coerenza con un assetto procedurale e informatico predisposto dall’amministrazione, convalidando ogni spesa sulla base della documentazione ricevuta. La Sezione dichiara pertanto l’irregolarità del conto, senza condanna dell’agente, demandando agli organi responsabili dell’Ateneo l’adozione delle iniziative utili a conformare l’azione amministrativa ai canoni di legalità.
Nota della Redazione
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