Perequazione urbanistica e pertinenze indirette nel PGT di Milano (TAR Lombardia n. 1710 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e politica del Comune e sfuggono al sindacato di legittimità, salvo che siano inficiate da palese irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. L’istituto della perequazione urbanistica di cui all’art. 11 L.R. Lombardia n. 12/2005 presuppone che le situazioni di fatto su cui incide presentino caratteristiche ontologiche analoghe; non è pertanto possibile perequare aree eterogenee, a pena di surrettizie diseguaglianze. La classificazione di un’area tra le pertinenze indirette, con indice edificatorio trasferibile e cessione gratuita al Comune quale mera condizione per l’utilizzo dei diritti, non configura una previsione espulsiva quando è consentito il mantenimento dell’attività esistente. L’intenzione di sfruttamento edificatorio coltivata dal privato non vincola l’Amministrazione nella definizione del nuovo strumento urbanistico.
Il Fatto
La società proprietaria di un’area su cui insiste un impianto di distribuzione carburanti attivo dal 1967 ha impugnato la delibera del Consiglio comunale di Milano di approvazione del nuovo Piano di Governo del Territorio. Nel nuovo strumento l’area viene classificata tra le pertinenze indirette della mobilità stradale di nuova previsione, con indice di edificabilità trasferibile, e ricompresa nel perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, con conseguente assoggettamento a vincolo paesaggistico.
La ricorrente aveva presentato osservazioni chiedendo lo stralcio del vincolo e la riclassificazione dell’area tra le pertinenze dirette, onde realizzare un impianto di distribuzione di metano sull’area limitrofa acquistata nel 2016 con contratto preliminare. Il Comune aveva rigettato le osservazioni, ritenendo la proposta incoerente con gli obiettivi di rigenerazione dell’ambito e demandando alla Regione le competenze in materia paesaggistica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via preliminare l’istituto della perequazione, distinguendo il modello di comparto da quello esteso. La finalità dell’istituto è eliminare le diseguaglianze generate dalla pianificazione tradizionale tra aree della città privata e aree della città pubblica, attribuendo alle seconde un indice edificatorio virtuale, non utilizzabile in loco ma trasferibile. Il meccanismo, tuttavia, presuppone che le situazioni di fatto presentino caratteristiche ontologiche simili: la legge esclude espressamente i suoli agricoli e gli ambiti non soggetti a trasformazione.
Nel caso concreto, la disciplina dell’area consente di escludere il dedotto travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria. La cessione gratuita dell’area costituisce una mera condizione per l’utilizzo dei diritti perequati e non un obbligo assoluto: l’art. 8 delle norme di attuazione consente il mantenimento dell’attività esistente. L’intenzione di realizzare un diverso impianto resta circostanza attinente a un interesse di mero fatto, estranea alle valutazioni dell’Amministrazione, peraltro priva di riscontro documentale quanto alla persistente validità dell’obbligazione assunta.
Il Tribunale richiama quindi l’indirizzo consolidato secondo cui le scelte urbanistiche sono sindacabili solo per arbitrarietà o irragionevolezza manifeste (Cons. Stato n. 283 del 2015). L’Amministrazione non è tenuta a motivare specificamente le scelte relative alle singole zone, salvo che il privato versi in una situazione di particolare affidamento, individuata in casi tipici quali convenzioni di lottizzazione, giudicati di annullamento o sovradimensionamento degli standard. La ricorrente non rientra in alcuna di tali ipotesi.
La disciplina risulta inoltre coerente con gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo e con la previsione di un parco urbano e di connessioni ciclopedonali nell’ambito adiacente. Quanto al vincolo paesaggistico, il Collegio accoglie l’eccezione del Comune: lo strumento urbanistico è meramente ricognitivo di vincoli apposti da altri enti al momento della costituzione del Parco Agricolo Sud Milano, con conseguente inammissibilità della censura. Il ricorso è integralmente respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità e complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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