Revoca contributo pubblico, avvio investimento e riesame del punteggio (C.G.A.R.S. n. 305 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di un contributo pubblico concesso in via provvisoria, adottata perché il beneficiario non ha superato la fase di rendicontazione finale, non costituisce esercizio del potere di autotutela e non è soggetta al termine dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il privato non può vantare alcun affidamento sulla stabilità dell’agevolazione, perché la provvisorietà della concessione è incompatibile con una posizione consolidata e prevale l’interesse erariale sino all’adozione del decreto definitivo. La nozione di avvio dell’investimento va interpretata in conformità al diritto dell’Unione e non comprende l’attività meramente preparatoria, quale la demolizione e la rimozione di opere preesistenti, dovendosi applicare la definizione autonoma offerta dalla disciplina europea. Il provvedimento di revoca che non esplicita con adeguata motivazione il criterio di verifica degli indicatori di valutazione è viziato per difetto di motivazione, non potendo la carenza essere colmata in giudizio. L’annullamento per vizi procedimentali non determina automaticamente un danno risarcibile, mancando la prova della spettanza del bene della vita e della colpa dell’amministrazione.
Il Fatto
L’Assessorato regionale delle Attività Produttive concedeva in via provvisoria alla società ricorrente un contributo su un investimento per la realizzazione di una struttura alberghiera, a valere su fondi europei. L’ente gestore erogava una prima quota a titolo di anticipazione. In sede di rendicontazione finale, l’amministrazione rilevava uno scostamento superiore alla soglia del 30% rispetto all’indicatore di valutazione relativo agli investimenti privati e contestava l’esecuzione di tre fatture anteriori alla comunicazione di ammissibilità del progetto. Con decreto dirigenziale revocava quindi il finanziamento, autorizzando il recupero delle somme già erogate.
La società impugnava il decreto davanti al TAR Sicilia, che rigettava il ricorso dichiarando assorbito il motivo sull’indicatore. Proponeva allora appello, censurando l’applicazione del termine di autotutela, la ricostruzione della nozione di avvio dei lavori e il criterio di revoca previsto dal bando, oltre a riproporre la domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo il Collegio esclude che la revoca sia riconducibile all’autotutela. Il contributo era stato attribuito in via provvisoria e la quota a saldo era subordinata al collaudo e al decreto di concessione definitiva. La revoca conclude quindi il medesimo procedimento di erogazione, non un autonomo procedimento di riesame. Richiamando l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, i giudici sottolineano come il termine ivi previsto tuteli la certezza dei rapporti, ma non operi quando difetti un provvedimento definitivo su cui riporre affidamento. Il richiamo alla giurisprudenza amministrativa sui contributi provvisori conferma che nessuna posizione consolidata può opporsi alla rimozione dell’agevolazione.
Quanto all’indicatore degli investimenti privati, il Collegio rileva un difetto di motivazione. Il provvedimento richiama le note istruttorie dell’ente gestore, ma non chiarisce se la verifica del punteggio debba essere effettuata sull’intero investimento o solo sulla quota ammissibile a finanziamento. Il parere dirigenziale richiamato in una nota successiva costituisce un’integrazione postuma su un profilo decisivo e tecnico-discrezionale, per il quale è necessario il riesame in sede procedimentale.
È invece infondata la censura di irrazionalità del criterio di revoca del bando. La diversa modulazione degli indicatori rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione e non integra disparità di trattamento; irrilevanti sono i richiami a iniziative parlamentari non attuate.
Sul motivo relativo all’avvio dei lavori, i giudici danno rilievo alla nozione di avvio dell’investimento. In applicazione della definizione europea, recepita da un proprio precedente, si esclude che l’attività preparatoria integri l’avvio della costruzione: le fatture riguardano rimozione, demolizione e smaltimento, non sostituzione delle opere. Il motivo è quindi fondato.
Il Collegio accoglie l’appello, annulla il provvedimento salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione e rigetta la domanda risarcitoria. Manca la prova della spettanza del bene della vita, a fronte della necessaria riedizione del potere, e difetta la colpa, trattandosi di questione interpretativa complessa e di fatture prodotte dalla stessa società.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.