Ottemperanza al giudicato sul danno da reiterazione abusiva dei contratti a termine (TAR Abruzzo n. 142 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inesatta esecuzione del giudicato e ne prescrive le modalità di attuazione. Il danno da abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato si liquida moltiplicando per dieci l’ultima retribuzione globale di fatto corrisposta al momento della pubblicazione della sentenza, e non quella percepita all’epoca del ricorso. Avendo tale danno natura di danno emergente con funzione sanzionatoria e non sostitutiva del reddito, esso non è assoggettabile a IRPEF. Gli interessi legali dalla scadenza dell’ultimo contratto al saldo costituiscono obbligazione accessoria il cui adempimento deve essere provato dall’amministrazione debitrice.
Il Fatto
Il ricorrente, docente impiegato con contratti a termine reiterati, otteneva dal Tribunale di Avezzano, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, liquidato in dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto secondo il parametro dell’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, oltre interessi legali. La statuizione passava in giudicato all’esito del rigetto dell’appello e del ricorso per cassazione.
Ricevuta in via parziale la sorte capitale, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, dolendosi dell’inesatta esecuzione quanto alla base di calcolo, all’applicazione della tassazione e all’omessa corresponsione degli interessi. Rinunciava poi alla domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e ravvisa l’inesatta esecuzione del titolo. Il precetto del giudicato indica quale parametro l’ultima retribuzione globale di fatto: in assenza di specificazioni, la base di calcolo va individuata nell’ultima mensilità corrisposta in pendenza dell’ultimo rapporto a termine al momento della pubblicazione del titolo esecutivo, come affermato dal Cons. Stato n. 3429 del 2021.
Sulla tassazione, il giudice richiama la qualificazione del danno eurounitario come danno da perdita di chance e quindi come danno emergente (CGUE, ordinanza in C-50/2013; Cass. n. 559 del 2021). La funzione sanzionatoria, estranea alla sostituzione del reddito (Cass. n. 6491 del 2022), esclude l’assoggettamento a IRPEF (Cass. n. 25471 del 2018).
Quanto agli interessi legali, il Ministero non ha assolto l’onere probatorio dell’adempimento dell’obbligazione accessoria; dal prospetto di liquidazione risulta anzi il contrario. Accertati il passaggio in giudicato e la condizione di procedibilità dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, con il decorso dei centoventi giorni dalla notifica in forma esecutiva del 19 febbraio 2023, il Collegio ordina al Ministero di rideterminare la somma entro trenta giorni.
Il parziale adempimento induce a non nominare, allo stato, il commissario ad acta, riservandone la nomina all’eventuale persistenza dell’inadempimento. Il ricorso è accolto; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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